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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Settembre 2000
 
   
  DIRITTO DŽAUTORE: APPROVATA LA LEGGE SULLŽANTIPIRATERIA

 
   
  Sulla Gazzetta ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000 è stata pubblicata la Legge 18 agosto 2000, n. 248, avente ad oggetto nuove norme di tutela del diritto dŽautore, che riforma la precedente normativa contenuta nella Legge n. 633/41. EŽ possibile leggere il testo del provvedimento sul sito Internet www. Senato. It/parlam/leggi/00248l. Htm AllŽindirizzo www. Dirittodautore. It/doc/lda633-41. Pdf , invece, è possibile leggere il testo integrale della Legge n. 633/41 sul diritto dŽautore e successive modifiche, aggiornata con la Legge n. 248/00. Il provvedimento rafforza la tutela per le opere protette dal diritto dŽautore, aggravando le sanzioni previste per i casi di pirateria musicale, audiovisiva e multimediale e riconoscendo ad editori ed autori di opere protette un compenso per le fotocopie. LŽart. 2, riformando lŽart. 68 della Legge n. 633/41, consente la riproduzione per uso personale di opere dellŽingegno mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità. Se tali limiti vengono superati è previsto il pagamento di un compenso a favore degli autori ed editori delle opere riprodotte. I compensi vengono versati annualmente alla Siae e da essa ripartiti tra gli aventi diritto. Gli stessi limiti valgono per le opere esistenti nelle biblioteche, salvo che si tratti di opere rare, fuori dai cataloghi editoriali. In caso di violazione delle disposizioni che disciplinano le attività di fotocopia è prevista la sanzione della sospensione dellŽattività di riproduzione da sei mesi ad un anno e la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire. LŽart. 181bis prevede lŽapposizione da parte della Siae di un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali o suoni, voci o immagini in movimento, destinato ad essere commercializzato o ceduto in uso a qualsiasi titolo a scopo di lucro. Il bollino è un segno distintivo di opera dellŽingegno ed ha lo scopo di attestare lŽoriginalità del supporto su cui è apposto, vale a dire la provenienza dal titolare dei diritti di autore sullŽopera incorporata nel supporto. Il bollino deve non essere trasferibile su altro supporto, contenere elementi per identificare il titolo dellŽopera, il nome dellŽautore, del produttore e del titolare del diritto dŽautore, deve riportare lŽindicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata, della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione. La nuova legge contiene una serie di norme volte a rafforzare contro la copiatura non autorizzata ed a potenziare i meccanismi sanzionatori a presidio di tale tutela. La legge regolamenta poi le possibilità di riproduzione delle opere protette da parte delle biblioteche, prevedendo, oltre a limiti quantitativi, un compenso a favore degli autori e degli editori le cui opere siano fotocopiate. LŽautorità per le garanzie nelle comunicazioni ha il compito di vigilare sulle attività e sui comportamenti illeciti. I funzionari dellŽAutorità possono, per lŽesercizio delle attività ispettive, agire in collaborazione con gli ispettori della Siae. Per quanto riguarda le sanzioni il provvedimento ha aggravato quelle già previste dalla normativa vigente e ne ha introdotte di nuove. Sono previste sanzioni amministrative (pecuniarie e non) e penali a carico dei produttori delle opere contraffatte e dei distributori e rivenditori ed acquirenti: sanzione pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato di ogni opera o supporto illecitamente riprodotto o commercializzato (non inferiore a L. 200. 000), sospensione da parte del questore dellŽesercizio o dellŽattività dellŽautore dellŽillecito per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a tre mesi. In caso di condanna, sanzione accessoria della cessazione temporanea dellŽesercizio o dellŽattività per un periodo da tre mesi ad un anno. In caso di recidiva specifica, revoca della licenza di esercizio o dellŽautorizzazione allo svolgimento dellŽattività. Per i reati di riproduzione e commercializzazione abusiva di opere protette, la reclusione è innalzata nel minimo da tre a sei mesi e la multa è elevata nel minimo da L: 500. 000 a L. 5. 000. 000 e nel massimo da L. 6. 000. 000 a L. 30. 000. 000. In caso di duplicazione abusiva dei programmi per elaboratore sono previste la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da L. 5. 000. 000 a L. 30. 000. 000. .  
   
 

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