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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Settembre 2000
 
   
  NORMATIVA FISCALE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (NUOVI FONDI)

 
   
  Il 1°giugno u. S. È entrato in vigore il Decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, relativo al riordino del sistema fiscale dei fondi pensione, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 41 della Gazzetta ufficiale n. 57 del 9 marzo 2000. Il provvedimento ha modificato le disposizioni preesistenti ed ha inserite nuove disposizioni nel provvedimento istitutivo dei fondi pensione (Legge n. 124/93) e nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), per la parte relativa alla normativa tributaria dei fondi in esame. In particolare si segnala che a decorrere dal 1° gennaio 2001 i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal Decreto legislativo n. 124/93, sono da considerare oneri deducibili (art. 10, 1° comma, lett. E-bis del Tuir) per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque non superiore a L. 10 milioni. Quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di Tfr destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del Decreto legislativo n. 124/93 e, comunque, entro il limite del 12% del reddito complessivo e quello di L. 10 milioni. La disposizione in esame non si applica quando la fonte istitutiva è costituita da accordi tra aziende e lavoratori. La disposizione non si applica neppure agli iscritti entro il 28 aprile 1993 ai fondi costituiti entro e non oltre la data del 15 novembre 1992. Ai fini del computo del limite di L. 10 milioni si tiene conto: - delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all´art. 70, 1° comma, del Tuir; - dei contributi versati ex art. 2 della Legge n. 335/95 eccedenti il massimale contributivo stabilito dal Decreto legislativo n. 579/95. Per le persone fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di Tfr alle forme pensionistiche complementari. Se gli oneri in esame sono sostenuti nell´interesse delle persone per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia, la deduzione spetta per l´ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l´importo complessivamente stabilito. .  
   
 

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