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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Settembre 2000
 
   
  LE VALUTAZIONI DELLE CONFEDERAZIONI ARTIGIANE SULLA LEGGE QUADRO PER LŽARTIGIANATO

 
   
  Roma,20 settembre 2000 - Le Confederazioni nazionali dellŽArtigianato hanno accolto con positivo interesse lŽavvio del dibattito sulla riforma della Legge-quadro per lŽArtigianato, prevista dal Disegno di legge presentato su iniziativa del Sen. De Carolis. Questa iniziativa viene condivisa nei suoi principi essenziali dal mondo dellŽartigianato, in quanto in essa si affrontano in modo complessivo i nodi della riforma della disciplina dellŽimpresa artigiana: la nuova cornice di princìpi disegnati dal provvedimento sarebbe utile per identificare il settore artigiano nel sistema economico e sociale, tenendo conto del ruolo traente che esso riveste nella dimensione economica e produttiva del Paese, in armonia con il principio della tutela del lavoro, quale valore fondante della Costituzione, ed in applicazione degli stessi princìpi di tutela e di sviluppo dellŽartigianato previsti dallŽarticolo 45. Tuttavia, prima di entrare nel merito del Disegno di legge di riforma, vorremmo rappresentare allŽattenzione della X Commissione alcune valutazioni di metodo concernenti lŽandamento del dibattito parlamentare sul Disegno di legge Collegato alla Finanziaria 2000, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", già approvato dal Senato ed attualmente allŽattenzione della X Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati. In quel provvedimento figura la nota previsione mirata a riconoscere la facoltà per le imprese artigiane di costituirsi, o di trasformarsi, in società a responsabilità limitata pluripersonale. Tale innovazione legislativa - approvata con il pieno consenso della X Commissione Industria del Senato - assume sicuramente una rilevanza strategica per rafforzare la struttura finanziaria e per potenziare i fattori di ammodernamento e di innovazione nel processo produttivo e nellŽorganizzazione delle società operanti nel settore artigiano. Ma quella innovazione, oltre a valorizzare il ruolo insostituibile che le imprese artigiane svolgono ai fini dellŽavviamento qualificato al lavoro e dellŽincremento dellŽoccupazione, risulta essenziale, più in generale, per sviluppare la crescita produttiva del sistema delle micro e piccole imprese del Paese, di cui fanno parte le imprese artigiane, in piena sintonia con gli obiettivi indicati dal Dpef dello scorso anno come ribaditi dallŽultimo Documento per gli anni 2001-2004, ed in totale conformità al Piano di Azione approvato dalla Commissione Europeo nel 1999, mirato a rafforzare la struttura finanziaria delle Piccole Imprese e delle Imprese Artigiane stimolando forme di partecipazione di capitale. LŽessenziale è che il rafforzamento finanziario delle società artigiane possa avvenire tramite una forma di Srl nella quale restino fermi alcuni requisiti organizzativi e funzionali volti a garantire la valorizzazione del lavoro professionale e qualificato dei soci-artigiani e la concentrazione nelle loro mani dei poteri deliberanti e della maggioranza del capitale sociale, nel quadro dei princìpi propri della disciplina giuridica dellŽimpresa artigiana. Il provvedimento, in sostanza, costituirebbe un fatto di civiltà giuridica e di equità economica volta a riequilibrare le condizioni oggettive di debolezza strutturale, e quindi concorrenziale, in cui le forme societarie del settore artigiano si trovano rispetto a quello delle Piccole Imprese. Pertanto, le Confederazioni artigiane ribadiscono con fermezza la necessità di procedere con urgenza allŽapprovazione definitiva del provvedimento in questione ed esprimono alla X Commissione ed alle Forze politiche presenti in essa il più forte auspicio affinché possa essere assunto ogni utile impegno per conseguire tale risultato. A questo punto, volendo partire dallŽipotesi di considerare come acquisito il riconoscimento della Srl con qualifica artigiana - e solo a tale condizione - le Confederazioni artigiane convocate nella presente audizione evidenziano come uno dei capisaldi essenziali del Disegno di legge di riforma della Legge-quadro per lŽartigianato allŽattenzione della X Commissione del Senato, sia da considerare ormai assorbito, e soddisfatto, dal Collegato in materia di Regolazione dei mercati: questo impone una riflessione attenta circa lŽopportunità di mantenere inalterato lŽattuale assetto del Disegno di legge di riforma soprattutto in relazione al fatto che il periodo residuo della Legislatura in corso non consentirebbe di portare a buon fine un provvedimento di tale portata. In sostanza, anziché porre mano ad unŽautentica riforma, sarebbe maggiormente opportuno, con ogni probabilità, prevedere alcune modifiche di maggiore necessità ed immediatezza da apportare allŽassetto normativo attualmente previsto dalla Legge-quadro per lŽartigianato. In questa ottica vorremmo evidenziare i seguenti aspetti di rilevanza prioritaria. Abbiamo rilevato che nel Disegno di legge in esame, per quanto concerne lŽorganico dellŽimpresa artigiana, è stato previsto un limite massimo ordinario di 20 addetti, ridotto a 10 per le lavorazioni in serie, (purché la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato) e di 35 addetti per le lavorazioni artistiche, tradizionali e dellŽabbigliamento su misura. Al riguardo vorremmo osservare che nellŽattuale realtà dimensionale dellŽimpresa artigiana - nella quale il numero medio degli addetti per ogni impresa, compresi i titolari, soci e dipendenti, risulta pari a 2,4 - il vero problema da risolvere non consiste nellŽinnalzare il tetto massimo di organico ma riguarda il sistema eccessivamente rigido di computo degli addetti che fino ad oggi, soprattutto a causa dei criteri eccessivamente restrittivi seguiti dagli istituti previdenziali e dagli ispettorati del lavoro, hanno provocato serie situazioni di conflittualità ai fini del mantenimento della qualifica artigiana delle imprese interessate. Pertanto, vorremmo richiamare lŽattenzione, in particolare, sulla norma prevista dallŽart. 5, comma 4, con la quale la delimitazione dimensionale di organico viene resa flessibile in quanto si consente allŽimpresa artigiana la facoltà di conservare la propria qualifica innalzando i limiti massimi, per specifiche esigenze produttive, fino al 25 per cento e per un periodo massimo di tre anni, così da poter programmare in modo graduale lŽeventuale ampliamento della propria dimensione organizzativa riservandosi, a seconda dei casi, la possibilità di rientrare nellŽambito della dimensione normale, ovvero di continuare eventualmente a sviluppare e ad espandere lŽorganizzazione aziendale assumendo natura industriale o di terziario con un passaggio non necessariamente traumatico, legato al repentino venir meno dello status agevolativo inerente alla propria condizione artigiana. Vedremmo in modo favorevole anche la condizione di peculiare flessibilità legata alla funzione addestrativa e formativa dellŽimpresa artigiana, di cui allŽart. 5, comma 5, con la quale si prevede anche la possibilità di mantenere in forza nellŽimpresa un numero consistente di apprendisti (fino ad un massimo di due terzi del numero complessivo di addetti). UnŽaltra considerazione di grande rilievo riguarda la possibilità per lŽimpresa artigiana di avvalersi di sedi secondarie ai sensi dellŽarticolo 2203 del codice civile, nonché di unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo: tale norma, prevista dallŽart. 3, comma 4 del Disegno di legge, riteniamo che possa risultare di grande utilità per ampliare le potenzialità organizzative e di commercializzazione delle imprese artigiane. Nel passare ad un altro aspetto nevralgico della disciplina attuale - quello concernente lŽiscrizione allŽAlbo delle imprese artigiane - vorremmo richiamare lŽattenzione sullŽarticolo 7 del Disegno di legge che prevede apposite norme mirate a stabilire con chiarezza la natura e lŽefficacia dellŽiscrizione e la decorrenza degli effetti delle delibere inerenti alla tenuta dellŽalbo. Condividiamo pienamente lŽimpostazione di tale norma e, senza riproporre quanto ampiamente e compiutamente illustrato nella relazione di accompagnamento dello stesso Disegno di legge, vorremmo evidenziare come il principio dellŽefficacia costitutiva dellŽiscrizione risulti di rilevanza centrale nellŽassetto legislativo per il settore artigiano. In merito ricordiamo come la disciplina prevista dalla Legge-quadro per lŽartigianato del 1985 si fosse limitata ad enunciare i principi della obbligatorietà e dellŽefficacia costitutiva dellŽiscrizione allŽAlbo, senza predisporre il necessario coordinamento con le altre norme vigenti per lŽartigianato in materia previdenziale ed assistenziale e con quelle relative allŽinquadramento delle imprese artigiane con dipendenti nel ramo artigianato ai fini contributivi. Si è creata, così, una situazione di notevole incertezza e di grave conflittualità fra la sfera di potestà degli Istituti previdenziali, soprattutto dellŽInps, e le funzioni esclusive di accertamento dei requisiti di qualifica artigiana attribuite alle Commissioni per lŽArtigianato, portando a situazioni insostenibili di contenzioso ingiustificatamente gravose e penalizzanti per le imprese artigiane. Tale situazione si è trascinata fino ai giorni nostri a causa di varie norme di legge che, in assoluto spregio di ogni esigenza di razionalità e di coerenza, si sono susseguite nel tempo senza coordinarsi fra loro, anzi entrando in reciproco contrasto, così da appesantire oltremodo il contenzioso a carico delle imprese artigiane legittimamente interessate a sostenere e mantenere la propria giusta qualifica. Pertanto, riprendendo quanto sancito dallŽart. 7 del Disegno di legge, occorre ribadire che il principio della obbligatorietà e della efficacia costitutiva della iscrizione allŽalbo, connesso strettamente al principio della potestà esclusiva delle Commissioni per lŽArtigianato in materia di accertamento dei requisiti di qualifica artigiana, è mirato a sancire i requisiti di qualifica artigiana, quale presupposto di diritto per lŽapplicazione di tutte le norme dellŽordinamento riferibili al settore artigiano, ad esempio ai fini dellŽapplicazione delle agevolazioni creditizie, agli effetti obbligatori in campo previdenziale ed assistenziale per gli imprenditori artigiani e loro coadiuvanti, ai fini della classificazione dellŽimpresa artigiana con dipendenti per gli effetti contributivi, e per lŽapplicazione delle normative contrattuali del settore. In questa prospettiva vorremmo anche ricordare che la stessa Giurisprudenza di legittimità della Cassazione ha offerto negli ultimi anni alcuni supporti interpretativi di grande rilievo; va ricordato, altresì, che anche la suprema Corte Costituzionale, con propria sentenza n. 196 del 24-28 maggio 1999, ha ribadito con chiarezza il principio dellŽefficacia costitutiva dellŽiscrizione allŽAlbo. Ora, lŽattenzione va richiamata su di altro aspetto direttamente connesso al principio ricordato: ci riferiamo alle procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione, nellŽalbo delle imprese artigiane, ed ai ricorsi per il contenzioso amministrativo e giudiziario, di cui allŽart. 8 del Disegno di legge in esame. Condividiamo pienamente lŽimpostazione adottata da tale norma in quanto essa, da un lato, è mirata a razionalizzare le attuali procedure di tenuta dellŽAlbo coordinandole rispetto al Registro delle imprese e salvaguardando, comunque, le potestà esclusive di accertamento dei requisiti di qualifica artigiana da parte delle Commissioni; dallŽaltro lato la norma è orientata a risolvere in modo efficace il problema del coordinamento delle disposizioni di natura speciale relative alle procedure di contenzioso in sede amministrativa e giudiziaria in materia di qualifica artigiana, con le altre disposizioni di legge che prevedono la coesistenza di altre procedure di contenzioso. Infatti, molto spesso accade che il Giudice, qualora vengano attivate procedure di contenzioso in materia civile, commerciale, amministrativa e del lavoro che coinvolgono lŽimpresa artigiana, disattende il valore e la portata applicativa dellŽiscrizione allŽAlbo e si pronuncia discrezionalmente nel merito del giudizio principale senza tener conto dello stato dellŽiscrizione dellŽimpresa allŽAlbo artigiano o, anche, disapplicando lo stesso provvedimento di iscrizione. Questa situazione finisce con il travolgere i diritti acquisiti delle imprese artigiane ai fini dellŽaccesso ai benefici ed alle agevolazioni previste dallŽordinamento, quali lŽammissione al beneficio del privilegio sui crediti delle imprese artigiane, il riconoscimento di un determinato trattamento (ad es. In sede di controversie di lavoro per lŽinquadramento contrattuale dei dipendenti) o la conferma di agevolazioni di natura contributiva od anche creditizia. Si tratta, dunque, di unŽimpostazione contraddittoria e del tutto priva di coerenza che comporta una pesante situazione di incertezza, oltre che di pregiudizio economico, a carico delle imprese del settore, compromettendo le esigenze di certezza del diritto che lŽordinamento dovrebbe garantire nei confronti del settore dellŽartigianato. Rispetto a quanto evidenziato si condivide quanto previsto dallŽarticolo 8 del disegno di legge: in sostanza, i procedimenti in sede di ricorso amministrativo e le procedure di contenzioso giurisdizionale in materia civile, amministrativa e del lavoro, la cui definizione discenda dallŽaccertamento pregiudiziale dei requisiti di qualifica artigiana, dovrebbero essere decisi solo a seguito del preventivo esperimento e della definizione delle procedure di contenzioso in materia di qualifica artigiana appositamente previste dalla Legge-quadro. Infine, con riferimento allŽarticolo 10 del Disegno di legge in esame, prendiamo atto del fatto che tale norma risulta mirata a colmare il grande vuoto amministrativo e funzionale che si è venuto a creare a seguito della soppressione del Consiglio Nazionale dellŽArtigianato, stabilita dal Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 in materia di conferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni. Tale soppressione, come a suo tempo affermato dalle nostre Confederazioni, è apparsa del tutto inopportuna in quanto la funzione che il Consiglio, organo tecnico-consultivo in materia di artigianato presso il Ministero dellŽIndustria, avrebbe potuto continuare ad esplicare nellŽadozione di indirizzi interpretativi per lŽattuazione e per il coordinamento delle norme legislative ed amministrative applicabili al settore artigiano, si è rivelata, negli anni scorsi, di significativo rilievo ai fini di garantire una funzione coerente ed organica di tenuta dellŽalbo delle imprese artigiane da parte delle Commissioni per lŽArtigianato sul territorio nazionale e di prevenire, altresì, pesanti situazioni di contenzioso. Comunque, proprio nellŽottica di tener conto dallŽassetto introdotto con le norme sul cosiddetto "federalismo amministrativo", si propone di affidare alla Conferenza Stato-regioni, disciplinata dal Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il compito essenziale di adottare indirizzi interpretativi per lŽattuazione coerente e per il coordinamento delle norme legislative ed amministrative applicabili al settore artigiano e di esercitare, altresì, funzioni consultive ai fini della definizione degli indirizzi di politica economica e settoriale inerenti il settore, in piena conformità con quanto stabilito dallo stesso decreto legislativo n. 112 del 1998, sul decentramento delle funzioni amministrative in materia di artigianato, ed in armonia, altresì, con le norme che disciplinano la Conferenza Stato-regioni. La Conferenza potrebbe essere sentita su tali materie anche su richiesta del Ministro dellŽIndustria, del commercio e dellŽartigianato o, per sua delega, del sottosegretario competente, degli assessori regionali preposti allŽartigianato, dei presidenti delle commissioni regionali per lŽartigianato e delle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative presenti nel Cnel. In tale quadro la stessa Conferenza potrebbe svolgere una funzione consultiva qualificata e concertata. In definitiva, le Confederazioni artigiane ritengono che, in virtù delle specifiche proposte di modifica illustrate, sarebbe possibile rendere maggiormente organico e funzionale lŽattuale assetto legislativo previsto dalla Legge-quadro per lŽartigianato confermandolo come strumento normativo essenziale per continuare a soddisfare il superiore principio della tutela e dello sviluppo dellŽartigianato previsto dallŽart. 45 della Costituzione. .  
   
 

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