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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Settembre 2000
 
   
  NUOVA DISCIPLINA DEI BONIFICI TRANSFRONTALIERI

 
   
  Il Decreto Legislativo n. 253 del 28 luglio 2000 ha introdotto nel nostro ordinamento, in attuazione di una direttiva comunitaria n. 97/5/Ce del 27 gennaio 1997, una nuova disciplina dei bonifici transfrontalieri. E´ bonifico transfrontaliero l´operazione eseguita, su incarico dell´ordinante, da una banca o un altro ente (persone fisiche o giuridiche che, nell´ambito dell´attività svolta, effettuano bonifici transfrontalieri) insediato in uno stato membro dell´Unione europea, attraverso la quale si mette a disposizione, presso un ente insediato in un altro stato membro, una somma di denaro a favore di un beneficiario e si determina la decorrenza dei relativi interessi. Il provvedimento tende a far sì che l´invio delle somme sia più veloce, con regole certe e maggiore chiarezza sui costi addebitati alla clientela. La nuova disciplina si applica solo ai bonifici transfrontalieri, denominati in euro o nelle valute degli stati appartenenti all´Unione europea ed all´Efta, di piccola entità ovvero di un ammontare non superiore a 50. 000 euro o 100 milioni di lire. A decorrere dal prossimo 26 ottobre le banche hanno i seguenti obblighi: - mettere il cliente in condizione di conoscere preventivamente tutte le condizioni praticate che debbono rispondere a criteri di rapidità, economicità e sicurezza dei bonifici intracomunitari; - concludere l´operazione nei termini pattuiti con la clientela e, comunque, non oltre il quinto giorno successivo alla data di accettazione dell´ordine da parte della banca. Le informazioni devono riguardare il termine entro il quale i fondi sono accreditati sul conto dell´ente del beneficiario, quello entro il quale i suddetti fondi sono messi a disposizione del beneficiario, le modalità di calcolo delle commissioni e delle spese che l´ente addebita al cliente, la data di valuta applicata dall´ente, ??l´indicazione delle procedure di reclamo offerte e delle modalità attraverso le quali potervi accedere e l´indicazione del tasso di cambio. All´atto dell´esecuzione del bonifico, il cliente ha il diritto di avere una chiara e completa informativa scritta, eventualmente anche per via elettronica, contenente almeno i seguenti elementi: il riferimento attraverso il quale il cliente può individuare il bonifico transfrontaliero, l´importo iniziale del bonifico, l´importo di tutte le spese e le commissioni poste a carico del cliente, la data di valuta eventualmente applicata. .  
   
 

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