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Notiziario Marketpress di
Lunedì 25 Settembre 2000 |
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NUOVA DISCIPLINA DEI BONIFICI TRANSFRONTALIERI
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Il Decreto Legislativo n. 253 del 28 luglio 2000 ha introdotto nel nostro ordinamento, in attuazione di una direttiva comunitaria n. 97/5/Ce del 27 gennaio 1997, una nuova disciplina dei bonifici transfrontalieri. E´ bonifico transfrontaliero l´operazione eseguita, su incarico dell´ordinante, da una banca o un altro ente (persone fisiche o giuridiche che, nell´ambito dell´attività svolta, effettuano bonifici transfrontalieri) insediato in uno stato membro dell´Unione europea, attraverso la quale si mette a disposizione, presso un ente insediato in un altro stato membro, una somma di denaro a favore di un beneficiario e si determina la decorrenza dei relativi interessi. Il provvedimento tende a far sì che l´invio delle somme sia più veloce, con regole certe e maggiore chiarezza sui costi addebitati alla clientela. La nuova disciplina si applica solo ai bonifici transfrontalieri, denominati in euro o nelle valute degli stati appartenenti all´Unione europea ed all´Efta, di piccola entità ovvero di un ammontare non superiore a 50. 000 euro o 100 milioni di lire. A decorrere dal prossimo 26 ottobre le banche hanno i seguenti obblighi: - mettere il cliente in condizione di conoscere preventivamente tutte le condizioni praticate che debbono rispondere a criteri di rapidità, economicità e sicurezza dei bonifici intracomunitari; - concludere l´operazione nei termini pattuiti con la clientela e, comunque, non oltre il quinto giorno successivo alla data di accettazione dell´ordine da parte della banca. Le informazioni devono riguardare il termine entro il quale i fondi sono accreditati sul conto dell´ente del beneficiario, quello entro il quale i suddetti fondi sono messi a disposizione del beneficiario, le modalità di calcolo delle commissioni e delle spese che l´ente addebita al cliente, la data di valuta applicata dall´ente, ??l´indicazione delle procedure di reclamo offerte e delle modalità attraverso le quali potervi accedere e l´indicazione del tasso di cambio. All´atto dell´esecuzione del bonifico, il cliente ha il diritto di avere una chiara e completa informativa scritta, eventualmente anche per via elettronica, contenente almeno i seguenti elementi: il riferimento attraverso il quale il cliente può individuare il bonifico transfrontaliero, l´importo iniziale del bonifico, l´importo di tutte le spese e le commissioni poste a carico del cliente, la data di valuta eventualmente applicata. . |
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