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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Settembre 2000
 
   
  LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE: LA FORMA E L´EFFICACIA NEL TEMPO

 
   
  Come anticipato in un precedente articolo lo statuto dei diritti del contribuente è contenuto nella Legge n. 27 luglio 2000 n. 212, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 177 del 31/7/00, ed entrato in vigore, per la generalità del provvedimento, il 1° agosto u. S. Di seguito illustriamo i punti salienti in materia di forma della legge e loro efficacia. In merito alla forma il provvedimento stabilisce che, per corrispondere all´esigenza manifestata dal contribuente della chiarezza e della trasparenza, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionare l´oggetto nel titolo e la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l´oggetto delle disposizioni in essa contenute. Leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente relative all´oggetto della legge stessa. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio. Le disposizioni modificative di leggi tributarie devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato. Per quanto riguarda l´efficacia temporale delle norme tributarie, il provvedimento stabilisce che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Per quanto riguarda i tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d´imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Le disposizioni tributarie non possono mai prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell´adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d´imposta non possono essere prorogati. Non possono essere istituiti nuovi tributi con decreto legge e non è possibile prevedere con lo stesso strumento l´applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti. .  
   
 

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