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Notiziario Marketpress di
Lunedì 25 Settembre 2000 |
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DIRETTIVA UE SULLA TRASPARENZA NELLE RELAZIONI FINANZIARIE FRA STATI MEMBRI E LORO IMPRESE PUBBLICHE.
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Entro il 31 luglio 2001 gli Stati membri dell´Unione europea dovranno dare attuazione alla Direttiva n. 2000/52 del 26 luglio 2000, che modifica la Direttiva n. 80/723 relativa alla trasparenza nelle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche. L´applicazione delle disposizioni, relative agli obblighi di contabilità separata con l´evidenza dei costi, dei ricavi e dei metodi di imputazione alle attività distinte, dovrà avvenire a partire dal 1° gennaio 2002. Il testo della direttiva è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Ce L 193 del 29 luglio 2000 ed è disponibile anche sul sito Internet http://europa. Eu. Int/eur-lex/it/dat/2000l_193/l_19320000729it00750078. Pdf. Per evitare l´emergere di posizioni dominanti e l´erogazione di aiuti di Stato non compatibili con il mercato comune, gli Stati membri debbono trovare, quindi, una disciplina che crei le condizioni normative in grado di assicurare la piena trasparenza dei dati sulle relazioni finanziarie intercorrenti fra le Amministrazioni (Stato, Regioni, Enti locali) e le imprese pubbliche e il libero accesso di Stati membri e Commissione Ue a tali dati. Dai dati devono risultare le assegnazioni di risorse pubbliche ad imprese pubbliche da parte delle Amministrazioni, sia direttamente che tramite altre imprese pubbliche o enti finanziari e l´effettivo utilizzo di tali risorse. Le assegnazioni possono riguardare: il ripiano di perdite di esercizio, conferimenti in capitale sociale o dotazione, conferimenti a fondo perduto o prestiti a condizioni privilegiate, concessione di vantaggi finanziari sotto forma di benefici non percepiti o non restituzione di crediti, rinuncia ad una remunerazione normale delle risorse pubbliche impiegate, compensazione di oneri imposti dai poteri pubblici. La direttiva impone alle imprese pubbliche e private, cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative (art. 86, par. 1, del Trattato Ue) ed alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (art. 86, par. 2, del Trattato Ue) i seguenti obblighi specifici di trasparenza: - una contabilità che faccia emergere la struttura finanziaria ed organizzativa dell´impresa; - una contabilità separata per ciascuna attività, quando le attività svolte sono più di una; - l´evidenza contabile dei costi e dei ricavi relativi alle distinte attività nonché dei metodi con cui i costi e i ricavi sono imputati alle diverse attività. Dall´obbligo di tenere una contabilità separata sono escluse le imprese titolari di diritti speciali o esclusivi che negli ultimi due anni abbiano realizzato un fatturato netto annuo inferiore a 40 milioni di euro e le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale qualora gli aiuti ricevuti siano stati erogati per un periodo determinato e sulla base di una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria. Non sono soggette alla direttiva sulla trasparenza anche le assegnazioni di risorse alle imprese pubbliche che negli ultimi due anni abbiano realizzato un fatturato netto annuo inferiore a 40 milioni di euro, alle banche centrali e agli enti creditizi pubblici in relazione ai depositi di fondi pubblici effettuati dai poteri pubblici alle normali condizioni di mercato. . |
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