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Notiziario Marketpress di Lunedì 16 Ottobre 2000
 
   
  IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

 
   
  La Legge n. 212/00, contenente lo statuto del contribuente, ha istituito, presso ogni Direzione regionale delle Entrate e Direzione delle Entrate delle Province autonome, la figura del Garante del contribuente, la cui prima nomina deve esser fatta entro prossimo 27 gennaio 2001. Il Garante, che opera in piena autonomia, è organo collegiale costituito da 3 membri scelti e nominati dal presidente della Commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la Direzione regionale delle Entrate. Membri del collegio possono essere magistrati, dirigenti dell´Amministrazione finanziaria a riposo, avvocati commercialisti, ecc. L´incarico è triennale ed è rinnovabile per una sola volta. I contribuenti possono segnalare al Garante, per iscritto, disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o comportamenti suscettibili di incrinare il rapporto di fiducia tra i cittadini e l´Amministrazione finanziaria. Il Garante richiede chiarimenti o documenti agli Uffici competenti, che sono tenuti a rispondere entro 30 giorni, ed attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l´esito dell´attività svolta alla Direzione regionale o compartimentale o al Comando di zona della Guardia di finanza competenti, informando anche l´autore della segnalazione. Il Garante rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli Uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi. Può accedere agli uffici finanziari, controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione del contribuente l´agibilità degli spazi aperti al pubblico, richiamare gli Uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d´imposta. Il Garante del contribuente, se individua casi di particolare rilevanza, in cui le disposizioni in vigore o i comportamenti dell´Amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l´Amministrazione, li segnala al Direttore regionale o compartimentale od al comandante di zona della Guardia di finanza competenti ed all´Ufficio centrale per l´informazione del contribuente, per un eventuale avvio del procedimento disciplinare. .  
   
 

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