Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 16 Ottobre 2000
 
   
  PERMESSI RETRIBUITI IN CASO DI DECESSO E GRAVE INFERMITÀ

 
   
  I lavoratori dipendenti possono fruire di un permesso retribuito di 3 giorni all´anno in caso di decesso del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado (anche non convivente), di un altro soggetto componente la famiglia anagrafica (convivente con il lavoratore o la lavoratrice secondo la certificazione anagrafica). I 3 giorni complessivi annui di permesso retribuito competono anche in caso di documentata e grave infermità di uno dei suddetti familiari. In questo caso, in alternativa ai 3 giorni di permesso, il lavoratore o la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro modalità diverse per lo svolgimento dell´attività lavorativa. I giorni possono essere indifferentemente utilizzati per uno o l´altro dei due suddetti motivi e non possono essere moltiplicati né in funzione delle cause né dei diversi soggetti familiari interessati. I giorni di permesso sono lavorativi e, pertanto, non si computano i giorni festivi e quelli non lavorativi. I giorni di permesso debbono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall´accertamento dell´insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti, specifici, interventi terapeutici. Trascorsi i 7 giorni si decade dall´esercizio del diritto che stiamo esaminando. Se l´evento è il decesso, l´interessato deve comunicare per iscritto al datore di lavoro i giorni nei quali il permesso retribuito sarà utilizzato e presentare la relativa certificazione o la dichiarazione sostitutiva (nei casi consentiti). Se l´evento è la grave infermità l´interessato deve presentare, entro 5 giorni dalla ripresa dell´attività lavorativa, idonea documentazione medica. .  
   
 

<<BACK