Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 06 Novembre 2000
 
   
  FOTOCOPIE E DIRITTO D´AUTORE

 
   
  Ritorniamo sui contenuti della Legge n. 248/00, che ha modificato la Legge n. 633/41, avente per oggetto le nuove norme per la tutela e la protezione del diritto d´autore, consultabile anche all´indirizzo www. Dirittodautore. It/doc/lda633-41. Pdf per riprendere una delle novità introdotte, quella relativa alla normativa sulle fotocopie. L´art. 2 consente la riproduzione per uso personale di opere dell´ingegno mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, solamente nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità. Il limite vale anche per le opere esistenti nelle biblioteche pubbliche e private, salvo che si tratti di opere rare, fuori dai cataloghi editoriali. Il rispetto del limite è soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione dell´attività di riproduzione da sei mesi ad un anno e alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 2. 000. 000 a L. 10. 000. 000. Se il limite del 15% è superato è previsto anche il pagamento di un compenso a favore degli autori e degli editori delle opere riprodotte, che deve essere versato dalle copisterie e dalle biblioteche pubbliche e private, secondo le modalità per la riscossione e la loro ripartizione che saranno poi definite mediante un accordo tra Siae e associazioni interessate o, in difetto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. .  
   
 

<<BACK