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Notiziario Marketpress di
Lunedì 06 Novembre 2000 |
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FOTOCOPIE E DIRITTO D´AUTORE
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Ritorniamo sui contenuti della Legge n. 248/00, che ha modificato la Legge n. 633/41, avente per oggetto le nuove norme per la tutela e la protezione del diritto d´autore, consultabile anche all´indirizzo www. Dirittodautore. It/doc/lda633-41. Pdf per riprendere una delle novità introdotte, quella relativa alla normativa sulle fotocopie. L´art. 2 consente la riproduzione per uso personale di opere dell´ingegno mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, solamente nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità. Il limite vale anche per le opere esistenti nelle biblioteche pubbliche e private, salvo che si tratti di opere rare, fuori dai cataloghi editoriali. Il rispetto del limite è soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione dell´attività di riproduzione da sei mesi ad un anno e alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 2. 000. 000 a L. 10. 000. 000. Se il limite del 15% è superato è previsto anche il pagamento di un compenso a favore degli autori e degli editori delle opere riprodotte, che deve essere versato dalle copisterie e dalle biblioteche pubbliche e private, secondo le modalità per la riscossione e la loro ripartizione che saranno poi definite mediante un accordo tra Siae e associazioni interessate o, in difetto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. . |
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