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Notiziario Marketpress di Lunedì 06 Novembre 2000
 
   
  ALLUVIONE: IN ARRIVO GLI AIUTI

 
   
  All´indirizzo Internet del Ministero dell´Interno www. Mininterno. It è possibile consultare l´ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 con cui il Ministro dell´Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, ha dettato i criteri e le istruzioni relativi agli interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle D´aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna. Il provvedimento estende i benefici anche alla Regione Veneto, nei confronti della quale sta per essere emanata un´ordinanza identica a quella pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 20 ottobre. I privati che hanno subìto danni alle abitazioni, distrutte o totalmente o parzialmente inagibili, e che intendono provvedere a un´autonoma sistemazione abitativa, possono richiedere contributi mensili (per la durata massima di 12 mesi) di L. 600. 000 a famiglia, se il nucleo familiare è composto da quattro persone, L. 150. 000 a persona se in famiglia ci sono meno di quattro persone oppure a L. 200. 000 in presenza di un singolo soggetto. Un massimo di 40 milioni per unità abitativa sarà, invece, concesso per ripristinare in economia le strutture abitative. All´assegnazione del contributo provvede la regione interessata, che, entro venti giorni dalla ricezione da parte dei comuni della documentazione necessaria, trasferisce le relative somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari. Il contributo viene poi erogato dai sindaci entro quindici giorni dall´avvenuta disponibilità dei fondi. Le imprese danneggiate, per poter riprendere l´attività produttiva, possono richiedere alle regioni un contributo fino a un massimo di L. 60. 000. 000. Saranno ammissibili tutte le spese, documentate con fattura, riguardanti il ripristino delle strutture, delle attrezzature e delle scorte. Il sindaco può liquidare immediatamente somme che non superino L. 30. 000. 000 per soggetto richiedente. L´importo massimo dell´acconto è concesso solo per danni superiori a L. 75. 000. 000. .  
   
 

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