Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 06 Novembre 2000
 
   
  DECRETO LEGGE N. 268/00: CHIARIMENTI MINISTERIALI

 
   
  Sul sito Internet www. Minfinzanze. It è possibile consultare la circolare n. 193/3 del 27 ottobre 2000, con cui il Ministero delle Finanze ha commentato gli adempimenti previsti per i sostituti d´imposta dal Decreto legge n. 268/00, che ha anticipato alcuni contenuti fiscali della legge finanziaria. Il Ministero delle Finanze ha chiarito che i lavoratori dipendenti non debbono fare nulla in quanto i sostituti d´imposta, vale a dire le imprese loro datrici di lavoro, provvedono a rideterminare, all´atto dell´effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2000, le ritenute dovute da ciascun lavoratore sulla base dei nuovi scaglioni di reddito e delle nuove detrazioni spettanti per lavoro dipendente ovvero ad applicare le nuove disposizioni già a partire dalle retribuzioni erogate dal 3 ottobre 2000. Per quanto riguarda l´obbligo per i sostituti di restituire entro novembre le ritenute del 2000 fino ad un importo massimo di L. 350. 000, la circolare precisa che si tratta di una semplice operazione di restituzione di ritenute operate nel corso dell´anno e che non è necessario effettuare operazioni di ricalcolo, in quanto queste si effettuano solo in sede di operazioni di conguaglio di fine anno. La restituzione si realizza incrementando la sola retribuzione, erogata nel mese di novembre 2000, di un importo pari, nel massimo, a L. 350. 000. Se le ritenute sono di importo inferiore a tale valore, la restituzione consisterà in un acconto di pari ammontare. Per effettuare le restituzioni i sostituti utilizzano il monte ritenute disponibile nel mese di novembre e, se non sufficiente, anticipano la differenza, che sarà recuperata a partire dal primo versamento utile successivo. Se il rapporto di lavoro è cessato prima del 3 ottobre 2000, invece, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione dei redditi per recuperare le maggiori ritenute eventualmente subite e gli Uffici dell´Amministrazione finanziaria terranno conto delle disposizioni in esame, in sede di riliquidazione dei redditi. Per le assunzioni effettuate a partire dal 3 ottobre 2000 i sostituti sceglieranno se applicare da subito i nuovi criteri di tassazione ovvero continuare con quelli vecchi, rettificandoli, in base alle nuove disposizioni, in sede di conguaglio di fine anno. .  
   
 

<<BACK