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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Novembre 2000
 
   
  INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE CUMULABILI NEL CASO DEI CREDITI DI LAVORO

 
   
  La Corte Costituzionale con la sentenza n. 459/00 ha dichiarato l´illegittimità costituzionale dell´art. 26, comma 36 della Legge n. 724/94 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) limitatamente al punto in cui non riconosce tale cumulabilità nei rapporti di diritto privato. Conseguentemente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria possono essere entrambi richiesti e, quindi, sono cumulabili nel caso dei crediti di lavoro. Continua, invece, a sussistere la non cumulabilità degli interessi legali e della rivalutazione per i crediti di tipo previdenziale. Secondo i giudici costituzionali i crediti di lavoro debbono essere necessariamente tutelati in maniera differente da quelli comuni in quanto ´´la materia concernente le conseguenze del ritardato adempimento dei crediti di lavoro non può in alcun modo ritenersi estranea alla garanzia costituzionale della giusta retribuzione´´. Per questi motivi, si legge nella motivazione che la norma, che esclude la cumulabilità, pur prevedendo l´automatico riconoscimento in favore del lavoratore dell´intero ammontare della rivalutazione monetaria, ´´risulta carente´´, perché in questo modo si ´´rende nuovamente conveniente per il debitore, da un punto di vista economico, dirottare verso investimenti finanziari pur privi di rischio (quali, ad esempio, i titoli di Stato) le somme destinate al pagamento delle retribuzioni e degli altri crediti di lavoro´´. .  
   
 

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