La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8250 del 16 giugno 2000 ha confermato che è generalmente vietato installare impianti audiovisivi di controllo a distanza. Secondo quanto previsto anche dall´art. 4 della Legge n. 300/70 è, tuttavia, possibile realizzare tali installazioni se richiesto da esigenze organizzativa, produttive o attinenti alla sicurezza del lavoro. Anche in tali casi, comunque, è necessario un accordo con le rappresentanza sindacali del lavoratori o, in mancanza, l´autorizzazione dell´Ispettorato del Lavoro. Quando le attrezzature di controllo sono usate al di fuori dei casi sopra indicati, il datore è penalmente responsabile per il suo comportamento ed il materiale illecitamente registrato non può in alcun caso essere utilizzato. .