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Notiziario Marketpress di Lunedì 20 Novembre 2000
 
   
  RESTITUZIONE TASSA SUL MEDICO DI FAMIGLIA

 
   
  L´art. 33 prevede la restituzione dell´80% della tassa sul medico di famiglia, vale dire la quota fissa individuale per l´assistenza medica di base, che era stata pagata nel 1993. L´importo restituito, cui non si applica la disposizione prevista dall´art. 16, 1° comma, lettera n-bis), del Tuir, non sarà tassabile. La restituzione dell´importo potrà avvenire con le seguenti modalità: - compensazione con i versamenti da eseguire ai sensi dell´art. 17 del D. Lgs. N. 241/97, e successive modificazioni, a decorrere dal mese di gennaio 2001; - compensazione in diminuzione delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d´imposta 2000; - restituzione effettuata dal sostituto d´imposta, previa formale richiesta del contribuente, da produrre entro dodici mesi dall´entrata in vigore della legge in esame. Quest´ultima modalità è alternativa alle due precedenti e può essere attuata solo se il contribuente percepisce redditi erogati da un sostituto d´imposta. La restituzione è attuata dal sostituto mediante la diminuzione delle relative ritenute, con decorrenza dal mese di gennaio 2001. Il Ministro delle Finanze ha confermato che, per ottenere la restituzione dell´ 80% della tassa sul medico di famiglia pagata a suo tempo, basterà una semplice dichiarazione di avvenuto versamento, che sarà poi assoggettato a riscontro, sulla base dei dati in possesso dell´ anagrafe tributaria. L´agevolazione viene incontro ai contribuenti che hanno smarrito la ricevuta di versamento. Il Ministro, comunque, si è riservato la possibilità di definire con apposito decreto dirigenziale, da emanarsi entro 90 giorni dall´entrata in vigore del provvedimento in esame, le formalità d´attuazione. .  
   
 

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