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Notiziario Marketpress di Lunedì 04 Dicembre 2000
 
   
  CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E INDENNITA´ DI MOBILITA´

 
   
  L´art. 1 del Decreto legge n. 346 del 24 novembre 2000, recante provvedimenti urgenti in materia di ammortizzatori sociali, ha provveduto a prorogare fino alla riforma degli ammortizzatori e comunque non oltre il 31 dicembre 2001 una serie di trattamenti in atto, in via di scadenza o già scaduti: 1. Trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle aziende di cui all´art. 1-quinquies della Legge n. 176/98. Eventuali eccedenze strutturali di personale ancora in essere dopo il 31 dicembre 2001, saranno gestite con gli strumenti della Legge n. 223/91 2. Trattamento straordinario di integrazione salariale concesso in favore di un massimo di cento lavoratori, dipendenti da società appartenenti ad un unico gruppo industriale con organico superiore a 2000 unità (alla data di entrata in vigore della Legge n. 488/99) ed operante nelle aree di cui all´obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2081/93 3. Trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, per un massimo di 1900 lavoratori, presso aziende di aree interessate da accordi di programma 4. Trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di lavoratori dipendenti da imprese interessate ai contratti d´area, stipulati entro il 31 marzo 1998 5. Trattamento straordinario di integrazione salariale, concesso per programmi di riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale, per un massimo di 200 lavoratori, occupati in unità produttive interessate da contratti d´area, di imprese con più di 1500 dipendenti e facenti parte di un unico gruppo industriale 6. Trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, limitatamente alle agenzie di viaggio e turismo ed alle imprese di vigilanza 7. Trattamenti di mobilità e di disoccupazione speciale per lavoratori di imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis; 8. Trattamenti di mobilità per alcune specifiche situazioni di ex dipendenti di imprese interessate ai contratti d´area. La misura di tali trattamenti indennitari è ridotta del 20%, ad eccezione di quelli al n. 2 e al n. 6. Sempre nell´art. 1 del provvedimento in esame troviamo anche le seguenti disposizioni: - riconoscimento dell´integrazione salariale straordinaria, per massimo di 45 unità, in favore di lavoratori già dipendenti da società in concordato preventivo con cessio bonorum (appartenenti ad unico gruppo industriale con organico superiore a 2000 unità), tornati in forza alle medesime società, a seguito di risoluzione del contratto di affitto e riconsegna dell´azienda entro il giugno 2000. Il riconoscimento opera solo fino al 31 dicembre 2001 e la misura del trattamento è ridotta del 20% per l´anno 2001 - proroga fino al 31 agosto 2001 di un´indennità di importo pari all´integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti da aziende private operanti in Valle d´Aosta e non rientranti nella normativa sulle integrazioni salariali, sospesi o lavoranti ad orario ridotto, per effetto della crisi causata nelle attività connesse con i flussi internazionali di traffico dalla chiusura del traforo del Monte Bianco - concessione del trattamento speciale di disoccupazione, per un periodo massimo di 18 mesi, ai lavoratori già beneficiari dell´integrazione salariale straordinaria - facoltà per il Ministro del Lavoro di riconoscere per l´anno 2001 il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, in caso di ulteriori eccedenze di personale presso aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, eccedenze che non siano affrontabili con il normale ricorso alla cigs. .  
   
 

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