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Notiziario Marketpress di Lunedì 04 Dicembre 2000
 
   
  ASSUNZIONE DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI: NUOVE SANZIONI

 
   
  I datori di lavoro inadempienti all´obbligo di assumere centralinisti non vedenti, in quanto hanno centralini telefonici con almeno cinque linee urbane con uno o più posti di lavoro, debbono fare attenzione alla nuova misura delle sanzioni. Sulla Gazzetta ufficiale n. 257 del 3 novembre u. S. , infatti, è stato pubblicato il Decreto ministeriale 10 ottobre 2000, che ha adeguato la misura delle sanzioni amministrative stabilite dalla Legge n. 113/85 in materia di collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti. L´art. 10 di tale provvedimento prevede che la misura delle sanzioni debba essere rivista ogni tre anni in base alla variazione dell´indice del costo della vita calcolato dall´Istat. Dal 18 novembre 2000 i datori di lavoro privati, che non provvedono, entro 60 giorni dall´installazione o dalla trasformazione di centralini telefonici che comportino l´obbligo di assunzione, a comunicare alla Direzione provinciale del lavoro il numero delle linee urbane e i posti di lavoro di cui sono dotati, incorrono nella sanzione amministrativa che va da L. 189. 619 a L. 3. 792. 442. Dalla stessa data, per i datori di lavoro, che non rispettano l´obbligo di assunzione di centralinisti telefonici non vedenti, l´ammontare della sanzione va da L. 37. 911 a L. 151. 692 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto. .  
   
 

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