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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Dicembre 2000
 
   
  TFR: ANTICIPAZIONE

 
   
  Sul sito Internet www. Minlavaro. It è possibile consultare la circolare n. 85/00 con cui il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni applicative sui criteri di anticipazione del trattamento di fine rapporto prevista dall´art. 7, 1° comma, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, con riferimento alle spese da sostenere durante i periodi di fruizione della astensione facoltativa, dei permessi per malattia del bambino e dei congedi per la formazione. Il Ministro ha chiarito che l´ipotesi dì anticipazione in esame (spese da sostenere durante periodi di godimento dell´astensione facoltativa, dei congedi per formazione) è aggiuntiva rispetto a quelle (acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli e spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche) già previste dall´art. 2120 c. C. , come sostituito dall´art, 1 della Legge 29 maggio I 982, n. 297. Anche per questa anticipazione è necessario che l´interessato abbia maturato almeno 2 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro. L´anticipazione deve essere contenuta entro il 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta ed entro i limiti del 10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta di anticipazione non è rinnovabile, pertanto l´anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Il dipendente, che ha già ottenuto l´anticipazione per una delle causali già previste dall´art. 2120 c. C. Non può accedere nuovamente al beneficio, neanche per uno delle causali dì cui alla legge n. 53/00. La richiesta economica del dipendente deve essere contenuta nei limiti della sua funzione di integrazione o sostituzione della retribuzione, nonché di copertura degli oneri contributivi per l´eventuale riscatto del periodo di assenza non retribuita, semprechè detto onere economico sia documentato contestualmente alla domanda di anticipazione. Il lavoratore, se ritiene che le spese da sostenere siano superiori all´ammontare della retribuzione non corrisposta, dovrà fornire la relativa documentazione probatoria al fine di ottenere una anticipazione di entità superiore, sempre nel limite del 70% previsto dall´art. 2120 c. C. .  
   
 

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