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Notiziario Marketpress di
Giovedì 19 Ottobre 2006 |
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FUSIONI: LA COMMISSIONE EUROPEA MANDA ALL’ITALIA L’ESAME PRELIMINARE RELATIVO A MISURE VOLTE A BLOCCARE LA FUSIONE ABERTIS-AUTOSTRADE
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Bruxelles, 19 ottobre 2006 - La Commissione Europea è pervenuta alla conclusione preliminare che l’Italia ha violato l’articolo 21 del regolamento concentrazioni per aver posto ostacoli ingiustificati alla fusione tra la spagnola Abertis e l’italiana Autostrade (entrambe attive nella gestione delle autostrade a pagamento). Questa è una fusione di dimensione comunitaria che ricade nella competenza esclusiva della Commissione, ai sensi del regolamento concentrazioni. In particolare, la Commissione ha seri dubbi riguardo la compatibilità con l’articolo 21 del parere vincolante espresso dal Ministro per le infrastrutture e dal Ministro dell’Economia, il 4 agosto 2006, e della decisione che è stata adottata il 5 agosto dall’entità pubblica responsabile del rilascio delle concessioni autostradali in Italia, Anas, con la quale è stata rigettata la domanda di Autostrade in merito alla fusione con Abertis. La Commissione è pervenuta alla conclusione preliminare che tali misure non costituiscono misure appropriate per la tutela di interessi legittimi compatibili con i principi generali e le altre disposizioni di diritto comunitario. La Commissione ha approvato la fusione Autostrade/abertis il 22 settembre 2006. (vedi Ip/06/1244). Il parere dei ministri e la decisione di rigetto dell’Anas si basano entrambe sulla preoccupazione che l’entità risultante dalla prevista fusione possa non essere in grado di realizzare propriamente gli investimenti richiesti per mantenere e migliorare la rete autostradale e di soddisfare i necessari standard qualitativi e di sicurezza. La Commissione è giunta alla conclusione preliminare che: gli elementi giuridici e fattuali su cui si basano tali generici problemi non sono chiaramente identificati; l’interesse pubblico che sarebbe leso non è chiaramente specificato; tale interesse può essere adeguatamente protetto in base ai termini dell’esistente convenzione di concessione; e né le misure né le ragioni che giustificano l’adozione delle stesse sono state comunicate alla Commissione per la relativa analisi ai sensi dell’articolo 21 del regolamento concentrazioni. La Commissione non può, quindi, considerare a presente, che queste misure siano volte a proteggere interessi legittimi compatibili con i principi generali e le altre disposizioni di diritto comunitario. Le autorità italiane sono state invitate a presentare le proprie osservazioni sulla conclusione preliminare della Commissione entro 10 giorni lavorativi. Se la conclusione preliminare della Commissione fosse confermata, la Commissione potrebbe adottare una decisione per stabilire che la Repubblica Italiana ha violato l’articolo 21 del regolamento concentrazioni e richiedere che la decisione dell’Anas e la lettera dei Ministri siano revocate o siano dichiarate inefficaci. . |
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