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Notiziario Marketpress di Lunedì 21 Settembre 2009
 
   
  PRIVACY: COME RIVOLGERSI AL GARANTE

 
   
  Il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) riconosce alla persona, fisica o giuridica, all’ente o all’associazione cui si riferiscono i dati vari diritti nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento tra i quali, in particolare, il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione, di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, se trattati in violazione di legge, di opporsi al trattamento effettuato a fini promozionali, pubblicitari o commerciali oppure in presenza di motivi legittimi. Per esercitare questi e gli altri diritti previsti dall’articolo 7 del Codice occorre presentare un’istanza al titolare o al responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato del trattamento, senza particolari formalità. L’istanza può essere presentata direttamente o trasmessa mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. L’istanza può essere riferita, a seconda delle esigenze dell’interessato, a specifici dati personali, a categorie di dati o ad un particolare trattamento, oppure a tutti i dati personali che lo riguardano, comunque trattati. Nell’esercizio dei diritti l’interessato può farsi assistere da una persona di fiducia e può anche conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. All’istanza il titolare o il responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato, deve fornire idoneo riscontro, senza ritardo e non oltre 15 giorni dal suo ricevimento ovvero 30 giorni, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo. In tal caso, il titolare o il responsabile devono comunque darne comunicazione all’interessato entro i predetti 15 giorni. Se la risposta ad un’istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l’interessato può far valere i propri diritti dinanzi all’autorità giudiziaria. Se l’interessato si rivolge, invece, al Garante può presentare una segnalazione, un reclamo circostanziato, oppure un ricorso. L’interessato può presentare subito l’istanza, direttamente all’autorità giudiziaria o, con ricorso, al Garante (senza cioè rivolgersi previamente al titolare, o al responsabile, se designato), solo nei casi in cui il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile che deve risultare comprovato .  
   
 

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