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Notiziario Marketpress di Lunedì 23 Ottobre 2006
 
   
  FINANZIARIA 2007: RIPRODUZIONE DI ARTICOLI DI RIVISTE O GIORNALI

 
   
  L’art. 32 del Decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, collegato alla Finanziaria, prevede l’inserimento, dopo il comma 1 dell’art. 65 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, del seguente 1-bis comma: “i soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all´articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ” Mentre fino al 2 ottobre il copyleft era ammesso sul web con la sola restrizione di citare rigorosamente la fonte editoriale e l´autore del pezzo, dallo scorso 3 ottobre in internet per riportare il testo di un qualsiasi articolo tratto da un qualsiasi sito o giornale, oltre a citarne la fonte occorre anche pagare un compenso all´editore. Il provvedimento viene così a modificare per l’ennesima volta le norme diritto d´autore in senso peggiorativo, limitando il diritto dei cittadini alla realizzazione di rassegne stampa, e penalizzando le forme di uso libero e gratuito dell´informazione giornalistica a fini culturali. .  
   
 

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