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Notiziario Marketpress di
Lunedì 23 Ottobre 2006 |
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TV: DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA
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Lo scorso 2 ottobre il Governo ha presentato il proprio disegno di legge di riforma del mercato televisivo. Di seguito sintetizziamo gli aspetti principali del provvedimento ormai definito disegno di legge "Gentiloni" dal nome del ministro competente. Separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti. Nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico, la disciplina del sistema televisivo via etere terrestre è ispirata alla progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti. Limiti alla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo: il conseguimento di ricavi pubblicitari superiori al 45% del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo costituisce posizione dominante vietata. Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e accesso alle infrastrutture a banda larga: le frequenze televisive analogiche ridondanti dovranno essere liberate e restituite. I soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche dovranno trasferire i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda, su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale. Le frequenze resesi disponibili saranno cedute ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un´offerta pubblica, incentivando progetti che assicurino la più ampia copertura, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità previsti dall´ordinamento, e con la previsione di quote di riserva a favore dell´emittenza locale. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono anche attività di operatore di rete saranno tenuti alla separazione societaria. I fornitori di contenuti in ambito nazionale non potranno utilizzare più del 20% della capacità trasmissiva complessiva. L´attività di rilevazione degli indici di ascolto: l´attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione costituisce ora un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Sanzioni: diviene reato manipolare i dati concernenti gli indici di ascolto e diffusione. . |
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