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Notiziario Marketpress di Venerdì 25 Settembre 2009
 
   
  TOSCANA: CONCESSIONI DEMANIALI

 
   
  La Commissione turismo recepisce la richiesta dell´assessore Paolo Cocchi. «Non più rinviabile la modifica delle regole per le concessioni» La proposta di legge sarà presentata nei Consigli di varie Regioni. «Le Regioni devono attuare un intervento di stimolo nei confronti dello Stato per modificare il Codice della navigazione, viste le gravi e complesse implicazioni della sua applicazione sulle procedure di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali. Le Regioni hanno già segnalato questa esigenza innumerevoli volte, ma ora un intervento appare improcrastinabile. L’inerzia del livello statale, che si traduce nella mancanza di un idoneo quadro normativo, ha infatti pesantissime conseguenze anche sulla gestione della materia a livello regionale e comunale». Tale richiesta di una iniziativa politica forte, formulata dall´assessore regionale al turismo, commercio e cultura della Toscana Paolo Cocchi, è stata recepita con successo dalla Commissione Turismo della Conferenza Stato-regioni che si è svolta ieri pomeriggio a Roma. La Commissione, che è presieduta dalla Regione Abruzzo, ritiene infatti necessario formulare una proposta di legge di modifica dell´art. 49 del Codice della navigazione (approvato nel 1942) che sarà redatta dopo aver consultato l´Anci e le associazioni di categoria dei gestori degli stabilimenti balneari. La proposta delle Regioni sarà poi sottoposta al Dipartimento delle Politiche comunitarie e ai Ministeri competenti in materia di Demanio marittimo. L´assessore ha anche analizzato le tre modifiche del Codice ritenute indispensabili e urgenti: da un lato la procedura del prolungamento delle concessioni abbinandolo al completamento o alla realizzazione di nuovi investimenti da parte dell’attuale concessionario e prevedendo la possibilità di allungare la durata in misura dell’entità dell’investimento, dall´altro l´eliminazione delle disposizioni che escludono, in caso di nuova concessione, l’indennizzo del concessionario uscente, inserendo nello stesso articolo (numero 49), l’obbligo dell’indennizzo del concessionario uscente da parte del nuovo concessionario .  
   
 

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