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Notiziario Marketpress di Lunedì 12 Ottobre 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: COMMERCIO PARALLELO DI FARMACI

 
   
  Sentenza nelle cause riunite C-501/06 P e a. , Glaxosmithkline Services Unlimited / Commissione e a. : La Commissione deve riesaminare se le condizioni generali di vendita della Glaxosmithkline in Spagna possono essere esentate dalle norme comunitarie in materia di concorrenza. Il Tribunale non è incorso in errori di diritto laddove ha ritenuto non sufficiente l’esame effettuato dalla Commissione. Nel marzo del 1998, il fabbricante di prodotti farmaceutici Glaxosmithkline Services Unlimited («Gsk») adottava nuove condizioni generali di vendita e pattuiva con grossisti spagnoli prezzi differenti per taluni medicinali, a seconda questi fossero poi rivenduti in Spagna ovvero esportati verso altri Stati membri della Ue. In tal modo, la Gsk intendeva limitare il commercio parallelo dei propri medicinali, praticato dagli intermediari in considerazione delle differenze di prezzo esistenti tra la Spagna ed altri Stati membri. Le dette condizioni generali venivano sottoscritte da 75 grossisti stabiliti in Spagna che rappresentavano più del 90% delle vendite complessivamente realizzate dalla Gsk in tale paese nel 1998. Esse entravano in vigore il 9 marzo 1998. La Gsk notificava le condizioni generali di vendita alla Commissione, al fine di ottenere una decisione che dichiarasse che esse non risultavano vietate dalla normativa comunitaria in materia di intese ovvero, in difetto, una decisione che concedesse alle condizioni medesime un’esenzione, quale accordo volto alla promozione del progresso tecnico. L’8 maggio 2001 la Commissione vietava invece le condizioni generali di vendita della Gsk in quanto in contrasto con il divieto di accordi restrittivi della concorrenza e poiché la Gsk non aveva provato i requisiti necessari per l’esenzione a titolo di accordo diretto a promuovere il progresso tecnico. A seguito del ricorso della Gsk, il Tribunale di primo grado confermava la violazione del divieto di intese rilevata dalla Commissione con sentenza 27 settembre 2006. Tuttavia, annullava la decisione dell’istituzione in quanto essa non aveva esaminato adeguatamente la domanda di esenzione della Gsk. In particolare, a parere del Tribunale, non si era sufficientemente approfondito se le condizioni generali di vendita – contribuendo all’innovazione, che svolge un ruolo centrale nel settore farmaceutico – potessero determinare un vantaggio economico. Tanto la Gsk, da un lato, quanto la Commissione e due associazioni di commercianti in prodotti farmaceutici, dall’altro, hanno impugnato la detta sentenza dinanzi alla Corte di giustizia deducendo motivi differenti. Per quanto attiene all’incompatibilità delle condizioni generali di vendita della Gsk con il divieto di accordi restrittivi della concorrenza, la Corte rileva che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, laddove ha subordinato l’esistenza di un oggetto anticoncorrenziale di un accordo alla prova che l’accordo medesimo implichi inconvenienti per i consumatori finali, senza ricollegare l’affermazione dell’esistenza di un siffatto oggetto all’accordo stesso. La Corte rileva tuttavia che, malgrado tale errore di diritto, la sentenza del Tribunale resta fondata per altri motivi di diritto. Infatti, il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione nella parte in cui ha ritenuto le condizioni generali di vendita incompatibili con il divieto di accordi restrittivi della concorrenza. Conseguentemente, la Corte respinge l’impugnazione della Gsk nella parte in cui è volta a dimostrare la compatibilità delle condizioni generali di vendita con il divieto di accordi restrittivi della concorrenza. Per quanto attiene alla domanda di esenzione della Gsk, la Corte rileva che correttamente il Tribunale ha rammentato che, per poter essere esentato, un accordo deve contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti ovvero a promuovere il progresso tecnico o economico. Tale contributo si identifica in vantaggi oggettivi rilevanti, tali da compensare gli inconvenienti che ne derivano per la concorrenza. La Corte precisa, peraltro, che l’esame di un accordo, al fine di accertare se esso contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti ovvero a promuovere il progresso tecnico o economico e se sia fonte di rilevanti vantaggi oggettivi, dev’essere compiuto alla luce degli argomenti di fatto e degli elementi di prova forniti dall’impresa che chiede di beneficiare dell’esenzione. Ai fini di tale esame può risultare necessario prendere in considerazione le caratteristiche e le eventuali specificità del settore interessato, qualora tali caratteristiche e specificità si rivelino decisive sul risultato dell’esame. Prendere in considerazione tali elementi non significa invertire l’onere della prova, bensì garantisce unicamente che l’esame della domanda di esenzione venga effettuata alla luce degli argomenti di fatto e di idonei elementi di prova forniti dal richiedente. La Corte respinge, a tal riguardo, i motivi attinenti ad una modificazione della ripartizione dell’onere della prova. Infine, la Corte rileva che il Tribunale non è incorso in errore di diritto per quanto attiene all’ampiezza del suo sindacato in ordine alle valutazioni operate dalla Commissione. Correttamente il Tribunale ha considerato che la Commissione non avesse tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti dedotti dalla Gsk per quanto riguarda il calo di efficienza connesso al commercio parallelo e l’incremento di efficienza prodotto dalle condizioni generali di vendita prima di giungere alla conclusione che la decisione della Commissione era viziata da un esame carente. Conseguentemente, la Corte respinge le impugnazioni della Gsk, della Commissione e delle due associazioni per quanto attiene alla domanda di esenzione della Gsk stessa. In materia di commercio parallelo la Corte di giustizia si è pronunciata con ben 19 sentenze. Ricodiamo in particolare la sentenza 16 settembre 2008, Sot. Lélos kai Sia/glaxosmithkline Aeve Farmakeftikon Proïonton , C­468/06 .  
   
 

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