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Notiziario Marketpress di Lunedì 12 Ottobre 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: MANDATO D´ARRESTO EUROPEO - CONDIZIONI PER RIFIUTARE L´ESECUZIONE

 
   
  Sentenza nella causa C-123/08, Wolzenburg: La normativa olandese può stabilire un trattamento differenziato tra cittadini olandesi e cittadini degli altri Stati membri in materia di esecuzione di un mandato di arresto europeo. La decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo dispone che gli Stati membri in via di principio sono tenuti a dar corso a un mandato di arresto europeo. Tuttavia, in taluni casi, l’autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutare di consegnare una persona ricercata. La normativa olandese che attua detta decisione quadro prevede che la consegna dei cittadini olandesi all’autorità giudiziaria di emissione è rifiutata ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva irrogata con una decisione giudiziaria irrevocabile. Per contro, per i cittadini di altri Stati membri tale rifiuto è subordinato alla condizione che questi abbiano soggiornato legittimamente in via continuativa per cinque anni nei Paesi Bassi e che essi siano in possesso di un permesso di soggiorno a durata indeterminata. Il sig. Wolzenburg, cittadino tedesco, è stato condannato in Germania ad una pena detentiva con la condizionale di un anno e nove mesi per vari reati. Dopo che aveva lasciato la Germania per stabilirsi nei Paesi Bassi, il Tribunale tedesco ha deciso di revocare la sospensione condizionale della pena a causa del fatto che aveva violato le condizioni per beneficiare di tale sospensione. Di conseguenza, l’autorità giudiziaria tedesca (di emissione) ha emesso un mandato di arresto europeo nei suoi confronti e ha chiesto all’autorità giudiziaria olandese (di esecuzione) la consegna del sig. Wolzenburg ai fini dell’esecuzione della pena detentiva divenuta irrevocabile. L’organo giurisdizionale olandese interroga la Corte di giustizia, in sostanza, sulla compatibilità col diritto dell’Unione della normativa nazionale che prevede un trattamento differenziato dei cittadini nazionali e di quelli degli altri Stati membri per rifiutare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo. Anzitutto, la Corte ricorda che, conformemente alla direttiva relativa al soggiorno dei cittadini dell’Unione, il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legittimamente in via continuativa per cinque anni sul territorio dello Stato membro ospitante acquisisce un diritto di soggiorno permanente sul territorio di quest’ultimo. La direttiva, pur lasciando la possibilità all’interessato di chiedere un documento attestante la permanenza del suo soggiorno nel paese ospitante, non impone tale formalità. Di conseguenza, la Corte considera che lo Stato membro di esecuzione non può, in aggiunta ad una condizione relativa alla durata di soggiorno, subordinare l’applicazione del motivo di non esecuzione di un mandato di arresto europeo a requisiti amministrativi supplementari, quali il possesso di un permesso di soggiorno a durata indeterminata, Inoltre, la Corte esamina, la compatibilità della normativa olandese con l’art. 12 Ce (principio di non discriminazione), che prevede un trattamento differenziato dei cittadini degli altri Stati membri che non abbia soggiornato per cinque anni sul proprio territorio rispetto a quello dei propri cittadini. La Corte ricorda che il mandato di arresto europeo si basa sul principio del reciproco riconoscimento e che, anche se, in generale, gli Stati membri sono tenuti a dar corso alla domanda proveniente da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro, essi dispongono tuttavia, in occasione dell’attuazione dei motivi di non esecuzione facoltativa, di un potere discrezionale certo. Per essere compatibile con il diritto comunitario, il trattamento differenziato dei cittadini deve essere oggettivamente giustificato, proporzionato all’obiettivo perseguito e non andare oltre ciò che necessario per raggiungere questo ultimo. La Corte considera che il motivo di non esecuzione facoltativo mira in particolare ad accordare un’importanza particolare alla possibilità di aumentare le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata alla scadenza della pena. È quindi legittimo che lo Stato membro di esecuzione persegua siffatto obiettivo soltanto nei confronti delle persone che abbiano dimostrato un grado di inserimento certo nella società di detto Stato. Nella fattispecie, la mera condizione della cittadinanza per i propri cittadini, da un lato, e la condizione di soggiorno ininterrotto per cittadini degli altri Stati membri, dall’altro, possono essere considerate tali da garantire che la persona ricercata sia sufficientemente inserita nello Stato membro di esecuzione. Inoltre, la Corte considera che la condizione del soggiorno in via continuativa per cinque anni per i non cittadini non può essere considerata eccessiva, tenuto conto, in particolare, dei requisiti di inserimento. La Corte rileva al riguardo che la normativa comunitaria sul diritto di soggiorno ha per l’appunto fissato la condizione di un soggiorno in via continuativa per cinque anni come la durata oltre la quale i cittadini dell’Unione acquisiscono un diritto di soggiorno permanente sul territorio dello Stato membro ospitante. Inoltre, essa constata che una condizione di soggiorno quale quella prevista dalla normativa olandese non va oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo volto a garantire ai cittadini di altri Stati membri un grado di inserimento certo nello Stato membro di esecuzione. La Corte conclude che l’art. 12 Ce (principio di non discriminazione) non osta alla normativa dello Stato membro di esecuzione, in forza della quale l’autorità giudiziaria competente di detto Stato rifiuta di eseguire un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di uno dei suoi cittadini ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, mentre tale rifiuto, quando si tratta di un cittadino di un altro Stato membro avente un diritto di soggiorno in quanto cittadino dell’Unione, è subordinato alla condizione che egli abbia soggiornato legittimamente in via continuativa per cinque anni in detto Stato membro di esecuzione .  
   
 

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