Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 12 Ottobre 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: PRIMA SENTENZA SULL´INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE DEI CONTRATTI

 
   
  Sentenza nella causa C-133/08, Intercontainer Interfrigo (Icf) / Balkenende Oosthuizen B, Mic Operations Bv: La Corte di giustizia interpreta per la prima volta la Convenzione europea sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e precisa i criteri in base ai quali si determina la legge applicabile ad un contratto di noleggio. Nel 1998 la società belga Intercontainer Interfrigo (Icf) ha concluso un contratto di noleggio con le società dei Paesi Bassi Balkenende e Mic Operations Bv (Mic) nell’ambito di un programma di collegamento ferroviario relativo a trasporti di merci tra Amsterdam (Paesi Bassi) e Francoforte (Germania). La Icf doveva mettere a disposizione della Mic alcuni vagoni e assicurarne l’instradamento su rotaia. La Mic, che aveva dato in locazione a terzi la capacità di carico di cui disponeva, era responsabile di tutta la parte operativa del trasporto. La bozza di contratto che indicava la legge belga come legge applicabile al contratto non è stata sottoscritta da nessuna delle parti. Nel 2002 la Icf ha citato in giudizio la Mic dinanzi ad un tribunale dei Paesi Bassi per ottenere il pagamento di una fattura del 1998. Il giudice dei Paesi Bassi ha ritenuto che il contratto dovesse essere qualificato come contratto di trasporto, che esso presentasse un collegamento più stretto con i Paesi Bassi che non con il Belgio e che, conseguentemente, in applicazione della legge dei Paesi Bassi, il diritto al pagamento della fattura fosse prescritto (contrariamente a quanto sarebbe avvenuto in applicazione del diritto belga). Lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte di Cassazione dei Paesi Bassi), dinanzi al quale la causa è attualmente pendente, ha sottoposto alla Corte di giustizia varie questioni in merito all’interpretazione della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e, in particolare, sulla legge applicabile in mancanza di scelta da parte dei contraenti. La Corte ricorda, anzi tutto, che la Convenzione è stata conclusa per continuare l’opera di unificazione giuridica nel settore del diritto internazionale privato, intrapresa con la Convenzione sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni. Essa intende sopprimere gli inconvenienti dovuti alla diversità delle norme di conflitto applicate nei vari Stati membri in materia di contratti e stabilire regole uniformi concernenti la legge applicabile ai contratti, a prescindere dal luogo in cui la sentenza dev’essere pronunciata. Secondo la Convenzione, i contraenti sono liberi di scegliere la legge applicabile al contratto che concludono, ma, in mancanza di scelta, sono previsti criteri di collegamento che si applicano a tutte le categorie di contratti e si basano sull’accertamento del paese con il quale tale contratto presenta «il collegamento più stretto». Tale principio generale è limitato da presunzioni (quali il luogo di residenza del contraente che fornisce la prestazione caratteristica) o collegamenti speciali (ad esempio per i contratti immobiliari o di trasporto). Per quanto riguarda più in particolare il trasporto di merci la legge che si applica è quella del paese in cui il vettore ha la sua sede principale se, in questo paese, si trova il luogo di carico/scarico o la sede principale del mittente. La Corte ricorda inoltre che la Convenzione considera come contratto di trasporto anche altri contratti che abbiano come oggetto essenziale la realizzazione di un trasporto di merci, ma, in tal caso, la legge del paese in cui il vettore ha la sua sede principale si applica unicamente qualora il noleggiante/vettore abbia la sua sede principale, al momento della conclusione del contratto, nel paese in cui è situato il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente. La Corte dichiara quindi che la legge del paese in cui si trova la sede principale del vettore è applicabile ad un contratto di noleggio solo qualora l’oggetto essenziale del contratto non consista nella semplice messa a disposizione di un mezzo di trasporto, ma nel trasporto delle merci propriamente detto. Il giudice deve sempre procedere a determinare la legge applicabile sulla base delle presunzioni fornite dalla Convenzione, ma qualora risulti chiaramente dal complesso delle circostanze che il contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello determinato sulla scorta delle presunzioni, egli può disapplicarle e applicare la legge del paese con il quale il detto contratto è più strettamente collegato. La Corte ricorda che, conformemente alla Convenzione, la legge applicabile al contratto regola in particolare la prescrizione delle obbligazioni. Essa statuisce infine che – ai fini della determinazione della legge applicabile – il giudice può scindere il contratto in più parti; una parte del contratto può, in via eccezionale, essere regolata da una legge diversa da quella applicata al resto del contratto, ma unicamente qualora l’oggetto di tale parte sia autonomo .  
   
 

<<BACK