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Notiziario Marketpress di Lunedì 12 Ottobre 2009
 
   
  MADE IN ITALY: COMMENTO ALLE NOVITÀ

 
   
  Lunedì 5 ottobre, in questa stessa rubrica, avevamo dato notizia della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 223/09 del Decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, in vigore dal 26 settembre, che, a distanza di poco tempo dalla Legge n. 99/09, detta all’art. 16 le disposizioni relative al “Made in Italy e prodotti interamente italiani”. In particolare segnaliamo che il legislatore ha abrogato l’art. 17 della Legge n. 99/09, inserendo una nuova ipotesi di fallace indicazione e, contestualmente, prevedendo una nuova disciplina sui prodotti interamente italiani. Nei primi Iv commi dell’art. 16 è introdotta una nozione di un Made in Italy “rafforzato” (100% made in Italy, “100% Italia” o “tutto italiano”), che sembrerebbe distinto rispetto a quello disciplinato dal codice doganale comunitario e vigente in tutti i 27 Stati membri. Conseguentemente, alla luce di quanto previsto dal 1° comma, “il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano”. Il 2° comma rinvia a successivi decreti interministeriali per ulteriori modalità applicative. Pertanto, chi, senza osservare quanto previsto dai primi 2 commi dell’art. 16, utilizza un’indicazione di vendita con le espressioni “100% made in Italy, “100% Italia” o “tutto italiano” o altre analogamente idonee “ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione”, è punito, secondo il 4° comma, con le pene previste dall´art. 517 cod. Pen. , aumentate di un terzo, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente. I commi 5 e 7 dell’articolo 16 integrano l’art. 4, comma 49, della Legge n. 350/04, relativo alla fattispecie di fallace indicazione, inserendo il comma 49-bis ed il comma 49-ter. Il comma 49-bis stabilisce che: “Costituisce fallace indicazione l´uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull´origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull´origine o provenienza estera (omissis). Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10. 000 ad euro 250. 000”. Il comma 49-ter prevede che: “E´ sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell´illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore. ». Le disposizione previste dai commi 49-bis e 49-ter entreranno in vigore decorsi 45 giorni dalla data di entrata in vigore (10-11-2009) del decreto legge. L’art. 17, 4° comma, della Legge n. 99/09, che stabiliva che i prodotti recanti marchi di aziende italiane realizzati all´estero e commercializzati in Italia dovevano necessariamente indicare sull´etichetta il "Made in", è stato abrogato dall’8° comma del Decreto legge n. 135/09.  
   
 

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