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Notiziario Marketpress di
Lunedì 19 Ottobre 2009 |
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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: TERMINI DI ADEGUAMENTO DIFFERENZIATI PER AZIENDE E PROFESSIONISTI
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Il Decreto legge n. 185/08, che reca misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito nella Legge n. 2/09, più noto come decreto anticrisi, rende obbligatorio l´uso della Posta Elettronica Certificata per le aziende e per i professionisti iscritti ad albi. Il comma 6 dell´art. 16 è il seguente: «Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Il comma 7 dell´art. 16 è il seguente: I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Pertanto il termine per adeguarsi è differenziato: tre anni dall’entrata in vigore del decreto per le società ed un anno per i professionisti. La Pec, combinata con lo strumento della firma digitale, consente di accertare in maniera inequivocabile l´identità dell´Ente o dell´Azienda che ha inviato il messaggio e di verificare che questo sia stato correttamente recapitato. Un´ulteriore funzionalità è quella che consente di garantire che il messaggio non abbia subìto alterazioni tra l´invio e la ricezione. Questo è possibile utilizzando un certificato di autenticazione abbinato alla firma digitale non solo per la sottoscrizione del messaggio, ma anche per la sua crittazione. "Certificare" l´invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse. Sia la ricevuta di accettazione che la ricevuta di consegna sono in formato elettronico, e ad esse è apposta la firma digitale del gestore. Se il gestore di posta elettronica certificata del mittente è diverso dal gestore del destinatario, si ha un passaggio ulteriore: il gestore del destinatario, nel momento in cui riceve la mail dal gestore del mittente, emette una ricevuta di presa a carico, in formato elettronico, a cui appone la propria firma digitale. Se il gestore di posta elettronica non è in grado di depositare la mail nella casella del destinatario, invia una ricevuta di mancata consegna. I gestori di posta certificata hanno l´obbligo di non accettare le mail contenenti virus. I gestori di posta elettronica certificata sono soggetti privati che devono possedere una pluralità di requisiti stabiliti dalla legge (devono, per esempio, possedere gli stessi requisiti di onorabilità previsti per l´attività bancaria, e avere un capitale sociale non inferiore a 1 milione di euro), e possono operare solo se sono autorizzati dal Cnipa, il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. Sul sito www. Cnipa. Gov. It è disponibile l’elenco dei gestori. L´uso della firma elettronica e l´invio attraverso la Posta Elettronica Certificata conferisce quindi al messaggio valore ufficiale di notificazione (la casella di Posta Elettronica Certificata consente la trasmissione di documenti sottoscritti aventi piena validità giuridica ai sensi del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445). Il valore legale che viene riconosciuto alle mail certificate le rende opponibili come prove in caso di giudizio . |
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