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Notiziario Marketpress di
Lunedì 19 Ottobre 2009 |
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COFIDI BASILICATA: ACCORDO SOSPENSIONE DEBITI PMI
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Potenza 19 ottobre 2009 - Nell’ambito della propria attività istituzionale il Cofidi Basilicata nell’ultima seduta del Consiglio di amministrazione ha deliberato "di modificare le convenzioni in essere con gli istituti di credito convenzionati (Banca Popolare di Bari, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca del Mezzogiorno, Banca Monte Paschi di Siena, Unicredit Banca di Roma, Banca Meridiana, Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana e Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandita)". Le modifiche apportate - si legge nella nota - riguardano il rilascio di garanzie, da parte del Cofidi Basilicata, eleggibili ai fini di Basilea 2, ossia escutibili “a prima richiesta” da parte delle Banche convenzionate e ciò permetterà alle Banche di accantonare su singole operazioni di finanziamento garantite dal Cofidi Basilicata quote inferiori del proprio patrimonio ed aumentare la disponibilità di risorse proprie per maggiori finanziamenti sul nostro territorio. Il rilascio di “garanzia a prima richiesta” permetterà alle Pmi lucane di migliorare il proprio “rating” e le performances di accesso al credito. Inoltre, il Cofidi Basilicata è il primo consorzio fidi lucano che si allinea ai dettati di Basilea 2 utilizzando le risorse messe a disposizione del Fondo di Garanzia Nazionale gestito da Mediocredito Centrale, unico Fondo di Garanzia che gode della garanzia di ultima istanza dello Stato Italiano stabilito con decreto del Ministero dell’Economia. Altra deliberazione assunta è l’adesione all’Avviso Comune, “Accordo di sospensione dei debiti delle Piccole e Medie Imprese”, sottoscritto dal Ministero dell’Economia, Abi e da tutte le Associazioni di rappresentanza imprenditoriali. L’accordo, prevede in particolare tre specifiche misure in favore delle Pmi: sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo; sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing rispettivamente immobiliare o mobiliare; allungamento a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti. . |
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