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Notiziario Marketpress di
Lunedì 23 Novembre 2009 |
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MADE IN ITALY: DECRETO LEGGE N. 135/09
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Lo scorso 9 novembre il Ministero della Sviluppo Economico ha emanato la circolare n. 124898 esplicativa delle disposizioni contenute nell’art. 16, comma 6, del Decreto legge n. 135/09 e, in particolare, sul novellato art. 4, comma 49-bis, della Legge n. 350/03, che ha stabilito, sotto comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria, la illiceità, sub specie di fallace indicazione, dell’ uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, qualora lo stesso avvenga con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’ origine. Per quanto riguarda il campo di applicazione della disposizione la circolare ministeriale precisa che i titolari o licenziatari di marchi, che usino lo stesso con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto/merce sia di origine italiana, debbono accompagnare i prodotti/merci alternativamente con indicazioni precise ed evidenti sulla origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’ effettiva origine del prodotto oppure con una attestazione, secondo la modulistica allegata alla circolare, circa le informazioni che poi gli stessi soggetti renderanno in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera di prodotti o merci. La circolare precisa che il prodotto può essere accompagnato da una appendice informativa, applicata sul prodotto o sulla confezione o contenuta in una targhetta o cartellino applicato allo stesso, che può in concreto limitarsi ad una delle seguenti diciture: Prodotto fabbricato in…. ; Prodotto fabbricato in Paesi extra Ue; Prodotto di provenienza extra Ue; Prodotto importato da Paesi extra Ue; Prodotto non fabbricato in Italia. Va notato che resta impregiudicata la facoltà per il titolare o il licenziatario di provvedere ad indicazioni puntuali circa l’origine o la provenienza del prodotto, sia esplicitando anche il paese di produzione o fabbricazione, sia provvedendo alle indicazioni suddette direttamente sul prodotto o la confezione laddove sia possibile. La norma dell’art. 16, comma 6, si applica solo ai prodotti realizzati e contrassegnati dal marchio dopo il 10 novembre 2009. Per quanto riguarda le indicazioni “realizzato interamente in Italia” oppure “100% made in Italy”, “!00% Italia”, “Tutto Italiano” e similari, secondo la circolare sono riservate non alla provenienza della materia (Ue od extra Ue), ma solo ai prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento debbono essere compiuti esclusivamente sul territorio italiano . |
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