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Notiziario Marketpress di Lunedì 06 Novembre 2006
 
   
  CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: DIRITTO DI PRESTITO PUBBLICO

 
   
  Il 26 ottobre la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato la sentenza relativa alla causa C-198/05, Commissione / Italia in merito al diritto di prestito pubblico. La direttiva 92/100/Cee - concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale - prevede che gli Stati membri riconoscano il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d’autore. Nell´ordinamento italiano, la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, stabilisce che il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione. La Commissione rimprovera alla Repubblica italiana di avere esentato dall’obbligo di remunerazione previsto dalla Direttiva n. 92/100 tutte le istituzioni per il prestito pubblico, sebbene la direttiva stessa limiti la possibilità di prevedere tale esenzione soltanto per alcune categorie di istituzioni. Le autorità italiane non hanno contestato l’argomento della Commissione ma hanno sostenuto che si è aperto un ampio dibattito dinanzi al Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore ed il governo italiano ha deciso di presentare prossimamente in Parlamento un disegno di legge. La Corte di giustizia ha rilevato che la Direttiva n. 92/100 permette agli Stati membri di derogare, per il prestito pubblico, all´obbligo generale di remunerazione degli autori. L´ambito della deroga deve, però, essere inteso in senso restrittivo. Non è dunque possibile esentare tutte le categorie di istituzioni per il prestito pubblico: possono essere esentate soltanto alcune di esse. La normativa italiana, però, esenta dal citato obbligo di remunerazione tutte le biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici: di fatto tutte le categorie di istituzioni per il prestito pubblico. Tale esenzione eccede dunque i limiti previsti dalla direttiva. Per i motivi sopra esposti la Sesta Sezione della Corte ha statuito che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1 e 5 della Direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, n. 92/100/Cee, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale direttiva, in quanto ha esentato dal diritto di prestito pubblico tutte le categorie di istituzioni. .  
   
 

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