La circostanza che l’accesso ad una professione (professore universitario) sia riservato ai candidati selezionati mediante una procedura diretta ad ottenere un numero predeterminato di persone sulla base di una valutazione comparativa dei candidati piuttosto che mediante l’applicazione di criteri assoluti e che conferisce un titolo la cui validità temporale è strettamente limitata non implica che tale professione sia una professione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/Ce, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Tuttavia, gli artt. 39 Ce e 43 Ce impongono che le qualifiche acquisite in altri Stati membri siano riconosciute per il loro giusto valore e siano debitamente prese in considerazione nell’ambito di tale procedura (Sentenza C-586/08, Angelo Rubino/miur). .