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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Gennaio 2010
 
   
  IL TRATTATO DI LISBONA E LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

 
   
  Come a suo tempo annunciato, lo scorso 1° dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai 27 capi di Stato e di governo degli Stati membri dell’Unione, che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, d’ora in avanti denominato “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (Tfue). Rimane solo la Comunità europea dell’energia atomica o «Euratom». Il Trattato di Lisbona apporta modifiche anche all’organizzazione e alle competenze della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tutto il sistema giurisdizionale dell’Unione europea prende ora il nome di Corte di giustizia dell’Unione europea (art. 19 Tue) composta da tre organi - la Corte di giustizia, il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica – i cui membri sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni, previa consultazione di un comitato incaricato di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale. La competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea si estende al diritto dell’Unione europea ed acquisisce così una competenza pregiudiziale generale nel settore dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Il procedimento pregiudiziale è esteso agli atti adottati dagli organi e dagli organismi dell’Unione che sono così incorporati nel diritto dell’Unione che la Corte di giustizia può interpretare e di cui può controllare la validità su domanda dei giudici nazionali al fine di consentire loro, per esempio, di verificare la conformità della loro legislazione nazionale con tale diritto. L’istituzione è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi proposti dalla Corte dei conti, dalla Banca centrale europea e ora dal Comitato delle Regioni, diretti a preservare le loro prerogative .  
   
 

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