E operativo lŽArbitro Bancario Finanziario (Abf), un sistema di risoluzione stragiudiziale delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È unŽalternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. Sono obbligati ad aderire allŽArbitro Bancario Finanziario: banche; intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del Testo unico bancario (Tub), ivi inclusi i confidi (articolo 155, comma 4 del Tub) e i cambiavalute (articolo 155, comma 5 del Tub); banche e intermediari esteri che svolgono in Italia le operazioni e i servizi disciplinati dal Titolo Vi del Tub; Istituti di Moneta Elettronica (Imel); Poste Italiane per le attività di Bancoposta. LŽarbitro Bancario Finanziario è composto da un Organo decidente, articolato sul territorio nazionale in tre Collegi (Milano, Roma e Napoli) e da una Segreteria tecnica. Il cliente può rivolgersi allŽArbitro solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o lŽintermediario, presentando a essi un reclamo. Le decisioni dellarbitro Bancario Finanziario non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se lŽintermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico. La Banca dŽItalia fornisce i mezzi per il funzionamento dellŽAbf .