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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Gennaio 2010
 
   
  LE AZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE A TUTELA DEI NOMI A DOMINIO

 
   
  I titolari dei nomi a dominio possono esercitare le specifiche forme di difesa giudiziale previste dal Codice Pi per i marchi d’impresa in tema di rivendicazione (art. 118, comma 6) e di misure cautelari tipiche (art. 133). L’art. 118, comma 6, prevede che, su domanda di parte e fatta salva l’applicazione di altre forme di tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione del principio di unitarietà dei segni distintivi di cui all’art. 22 o in mala fede, (…), possa essere revocata oppure a lui trasferita da parte dell’autorità di registrazione. L’art. 133 prevede espressamente la possibilità per l’autorità giudiziaria di disporre, in via cautelare, l´inibitoria dell´uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato, nonché il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento. L’inibitoria cautelare può essere anticipata anche al momento del deposito della domanda di registrazione. Il giudice nel pronunciare l’inibitoria può fissare a titolo sanzionatorio una somma dovuta dal convenuto per ogni violazione o inosservanza successiva e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento inibitorio (art. 131, comma 2). La possibilità di ottenere in sede giudiziale e a seguito di un accertamento sommario un provvedimento sostanzialmente anticipatorio degli effetti della sentenza definitiva di merito dipende dalla verosimile esistenza del diritto da tutelare o meglio delle ragioni su cui si fonda in fatto e in diritto la pretesa azionata (fumus boni iuris) e dal pericolo che, nell’attesa e a causa del ritardo nell’adozione di un decisione definitiva sul merito della pretesa, le ragioni del titolare del diritto possano risultare irrimediabilmente pregiudicate (periculum in mora). E’ possibile adire l’autorità giudiziaria per chiedere ed ottenere la revoca della registrazione abusiva di nome a dominio aziendale o l’assegnazione del nome a dominio (trasferimento della registrazione) da parte dell´autorità di registrazione, mediante l’azione di rivendica ai sensi dell’art. 118, co. 6; l´inibitoria, in sede cautelare, dell´uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato e anche il suo trasferimento provvisorio, in subordine eventualmente alla prestazione di idonea cauzione fissata dal giudice (art. 133); la pubblicazione del provvedimento (ordinanza cautelare o sentenza definitiva) che accerta la violazione del diritto di proprietà industriale in uno o più giornali - comprese riviste specialistiche di settore - integralmente o in sintesi o nella sola parte dispositiva, a spese del soccombente (art. 126); il risarcimento del danno subito a seguito della violazione del diritto di proprietà industriale che deve essere liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del Codice civile. Nel determinare il quantum da risarcire, il giudice deve tenere conto del danno emergente, vale a dire della perdita subita dal legittimo titolare del segno distintivo e del lucro cessante, vale a dire il mancato guadagno ed eventualmente del concorso del fatto colposo del creditore (il titolare del marchio). Se si ritiene che le misure cautelari tipiche previste dal Codice Pi non garantiscano le esigenze cautelari del titolare, è possibile attivare un ricorso ai sensi dell’art. 700 c. P. C. Per ottenere un provvedimento in via d’urgenza (es. Per ottenere l’oscuramento del sito). .  
   
 

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