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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 13 Gennaio 2010 |
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UTILIZZO RISORSE IDROTERMALI IN VENETO
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Venezia, 13 gennaio 2010 - La Giunta regionale ha approvato, su iniziativa dell’assessore agli investimenti strategici Renato Chisso, direttive relative all’estrazione di sali e di altre sostanze dalle risorse idrotermali, alla gestione del parametro temperatura, all’impiego delle acque di risulta degli stabilimenti nei quali vengono utilizzate le risorse in questione. “Abbiamo voluto chiarire una serie di aspetti – ha fatto presente Chisso – sui quali abbiamo ricevuto parecchie richieste di spiegazioni, tenuto conto che le risorse idrotermominerali, costituite sia dalle acque minerali e di sorgente (destinate all’imbottigliamento), sia dalle acque termali e minerali idropiniche (terapeutiche), sia dalle acque di risulta e dai fanghi idrotermominerari, sono “coltivate” dai titolari di concessioni minerarie regionali. Lo scopo è di assicurare omogeneità ai comportamenti degli operatori, a tutela della risorsa mineraria e delle valenze espresse dai bacini idrotermominerali e dai territori termali, tenuto conto delle connessioni che esistono tra sistema socioeconomico e territoriale, risorsa, corretto uso ed esigenze di tracciabilità della medesima”. Le disposizioni regionali in materia costituiscono prescrizioni integrative e modificative delle concessioni minerarie e delle autorizzazioni minerarie alle somministrazioni della risorsa ed all’apertura ed esercizio degli stabilimenti già rilasciate. E’ stato tra l’altro previsto il divieto all’erogazione della risorsa per estrazione dei sali a ditte titolari dell’autorizzazione all’apertura ed esercizio di stabilimenti termali o di concessioni minerarie posti al di fuori del bacino idrotermominerale o del territorio termale di riferimento, così come è vietata l’estrazione dei sali dalle risorse idrotermominerali del Veneto da parte di ditte o soggetti non autorizzati dalla Regione. Inoltre, il riconoscimento delle proprietà terapeutiche rilasciato dal Ministero della Salute è riferito alla risorsa mineraria come prelevata dalla concessione mineraria: le sostanze eventualmente estratte dall’acqua grezza e dai fanghi, quali i sali, in mancanza di specifico riconoscimento come medicinale del prodotto finale devono essere destinate solo alla realizzazione di cosmetici, rispettando peraltro le procedure di legge stabilite per la produzione dei medesimi. L’immissione in commercio di ogni medicinale di origine industriale deve essere autorizzata dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) o dall’Agenzia Europea per i medicinali (Emea). Il prelievo a tale uso deve essere effettuato previo assolvimento delle procedure stabilite dalle medesime agenzie. . |
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