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Notiziario Marketpress di Mercoledì 13 Gennaio 2010
 
   
  RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO ACCADEMICI

 
   
  Roma, 13 gennaio 2010 - È in vigore dal 12 gennaio 2010 il Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici proposto dal Ministro dellŽistruzione, dellŽuniversità e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e lŽinnovazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2009. Il Decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 24 luglio 2009 si applica ai titoli di studio accademici rilasciati dagli istituti di istruzione superiore e dagli istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi aderenti alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi allŽinsegnamento superiore fatta a Lisbona lŽ11 aprile 1997. Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, per lŽaccesso ai concorsi pubblici, si invia la domanda al Ministero dellŽistruzione, dellŽuniversità e della ricerca e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica corredata dei seguenti documenti: a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato; b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dallŽistituto ove èŽ stato conseguito il titolo di studio e tradotto; c) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dellŽistituto che lo ha rilasciato nellŽambito del predetto ordinamento; d) bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per lŽaccesso. Riconoscimento dei titoli di studio da parte del Ministero dellŽistruzione, dellŽuniversità e della ricerca 1. Sono di competenza del Ministero dellŽistruzione, dellŽuniversità e della ricerca le valutazioni concernenti il riconoscimento: a) dei titoli di studio, ai fini dellŽattribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, nonché ai fini della progressione in carriera, su richiesta dellŽamministrazione interessata; b) dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali; c) dei titoli di studio, ai fini dellŽiscrizione ai Centri per lŽimpiego, ferma restando la procedura di cui allŽarticolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lŽaccesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; d) dei titoli di studio, conseguiti negli istituti di istruzione superiore, ai fini dellŽaccesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, se esistente. 2. Le amministrazioni interessate per il riconoscimento di titoli di studio per lŽaccesso ai concorsi pubblici inviano al Ministero lŽistanza degli interessati corredata dei seguenti documenti: a) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore straniero: 1) titolo di studio, tradotto e legalizzato; 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dallŽistituto ove eŽ stato conseguito il titolo di studio e tradotto; 3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dellŽistituto che lo ha rilasciato nellŽambito del predetto ordinamento; 4) documentazione comprovante la finalitaŽ per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio; b) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore: 1) titolo di studio tradotto; 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dallŽIstituto ove eŽ stato conseguito il titolo di studio e tradotto; 3) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio. 3. Il provvedimento conclusivo è adottato dal Ministero entro novanta giorni dal ricevimento dellŽistanza. Il provvedimento di riconoscimento e quello di diniego sono comunicati allŽinteressato e allŽamministrazione interessata. 4. Il riconoscimento di titoli di studio, ai fini della registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, per lŽattribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è di competenza del Ministero, previa istanza dellŽinteressato. Entro novanta giorni dal ricevimento dellŽistanza, previo accertamento della corrispondenza della documentazione prodotta ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) o b), il Ministero adotta il provvedimento di riconoscimento. Tale provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il provvedimento di diniego di riconoscimento è notificato allŽinteressato e allŽamministrazione interessata. Riconoscimento dei titoli di studio da parte di altre amministrazioni 1. Ai fini del riconoscimento dei titoli di studio per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione di cui allŽarticolo 3, comma 2, lettere a) o b), al Ministero. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento. Il provvedimento è comunicato allŽinteressato e al Ministero. 2. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per lŽassegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, eŽ di competenza dellŽamministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero. 3. La valutazione dei titoli di studio accessori, ai fini dellŽattribuzione del punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per titoli ed esami, indette dal Ministero degli affari esteri, è di competenza di questŽultima amministrazione, che puoŽ richiedere il parere del Ministero relativamente allŽidoneitaŽ del titolo di studio. 4. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per lŽaccesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali, eŽ di competenza del Ministero degli affari esteri, che puoŽ richiedere il parere del Ministero. Verso i provvedimenti di diniego di cui agli articoli 3 e 4 lŽinteressato o lŽamministrazione interessata possono presentare istanza di riesame, producendo ulteriore documentazione, entro trenta giorni dalla notifica. .  
   
 

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