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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Gennaio 2010
 
   
  FARMACI: IN VENETO LINEE GUIDA PER VENDITA IN ESERCIZI COMMERCIALI.

 
   
   Venezia, 18 gennaio 2010 - La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità Sandro Sandri ha deciso di regolamentare con delle linee guida la vendita di farmaci da banco, di automedicazione, e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie. “Questo tipo di vendita di certe categorie di farmaci – sottolinea Sandri – è sempre più diffuso, ed è quindi necessario fissare alcuni punti fermi a garanzia di trasparenza e correttezza nei confronti del cittadino, perché ogni farmaco, anche quelli non soggetti a ricetta, va sempre considerato, acquistato e venduto, con coscienza e prudenza”. Il primo punto fermo è la necessità della presenza di un farmacista iscritto all’ordine professionale, che indossi il camice bianco e che sia facilmente distinguibile da altro personale addetto alla vendita che deve indossare camici di colore diverso. La vendita deve avvenire all’interno di un reparto dedicato, che può recare un’insegna con la dicitura “parafarmacia”, ma che in ogni caso non può utilizzare denominazioni e simboli che possano indurre il cittadino a credere che si tratti di una farmacia. L’attività può essere effettuata esclusivamente quando è presente il farmacista professionale, il quale peraltro non potrà in alcun modo accettare prescrizioni mediche redatte sul ricettario personale o su ricetta del servizio Sanitario Regionale. Particolare attenzione, nelle linee guida della Regione, è assegnata anche alle caratteristiche dei locali e alla partecipazione dell’esercizio alle attività di farmacovigilanza. Il reparto dovrà infatti essere dotato di installazioni e attrezzature idonee e sufficienti a garantire una buona conservazione e distribuzione dei farmaci; dovrà avere un magazzino contiguo; dovrà essere dotato di strumentazione idonea a garantire l’individuazione ed il ritiro dei farmaci sequestrati, scaduti, non idonei o pericolosi; dovrà essere in grado di ricevere con fax e mail tutti gli avvisi di allerta rapida (come ritiri o sequestri di lotti di farmaci) diffusi dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), dal Ministero della Salute o dalla Regione. Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sottocosto aventi i farmaci per oggetto, nonché operazioni di fidelizzazione del cliente, come l’accumulo di punti su tessera e sconti sui prodotti. La vigilanza sul rispetto delle normative è assegnata alle Ullss competenti per territorio, che devono visionare i reparti nel corso di ciascun biennio e possono anche compiere verifiche straordinarie. I reparti e i magazzini già attivati dovranno adeguarsi alle indicazioni contenute nelle linee guida regionali entro 180 giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (Bur) e nei 45 giorni successivi le Ullss verificheranno l’avvenuto adeguamento. .  
   
 

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