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Notiziario Marketpress di
Martedì 19 Gennaio 2010 |
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VACCINI, INDENNIZZO IN CASO DI DANNI
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Roma, 19 gennaio 2010 - Con decreto ministeriale del 21 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, è stata integrata la normativa relativa ai benefici cui hanno diritto le persone danneggiate dalle vaccinazioni, individuando i criteri necessari alla formazione delle graduatorie necessarie all’applicazione dei benefici stessi. La legge n. 210/92 stabilisce che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato. Ulteriori benefici sono stati introdotti dalla L. N. 229/05, cioè un ulteriore indennizzo pari rispettivamente a sei, cinque o quattro volte la somma attribuita dalla Legge n. 210, a seconda della categoria ascritta. Chi ne beneficia può, inoltre, ottenere un assegno una tantum pari al 50% dell’ulteriore indennizzo, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento del beneficio. Queste, in sintesi, alcune disposizioni del decreto: il Ministero provvede alla corresponsione, ad ognuno dei soggetti interessati, dell´indennizzo aggiuntivo e dell´assegno una tantum previsti dalla legge n. 229/2005. Provvede inoltre alla formazione di una graduatoria, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle istanze degli aventi titolo, accompagnato dai parametri correttivi della gravità dell´affezione o della difficoltà economica degli aventi titolo e dei loro nuclei familiari. Il parametro della gravità dei danni subiti è stabilito in base dalla L. 210/92; il parametro della difficoltà economica degli aventi titolo o dei loro nuclei familiari e´ determinato dall´indicatore economico Isee indennizzo aggiuntivo e rate dell’assegno una tantum sono assegnati secondo apposite graduatorie L´indennizzo previsto dalla legge 210/92, misura di solidarietà sociale, non pregiudica in nessun modo il diritto del cittadino danneggiato dal vaccino ad ottenere il risarcimento del danno. Questo presuppone l´accertamento di una responsabilità colposa o dolosa, come stabilito dal Codice Civile all’articolo 2043. . |
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