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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Gennaio 2010
 
   
  TRENTO, CONTRIBUTI PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA: NOVITA´ PER LA RENDICONTAZIONE

 
   
  Trento, 25 gennaio 2010 - Con una decisione del 22 gennaio, la Giunta provinciale è intervenuta nuovamente a precisare alcuni dei criteri stabiliti per la rendicontazione dei contributi per il rilancio dell’edilizia previsti dall’articolo 4 della legge finanziaria di assestamento 2009. In tal modo si è voluto rendere maggiormente efficiente l’erogazione dei contributi in coerenza con la finalità della normativa, con la quale s’intendeva sostenere l’attività edilizia quale “volano” per la ripresa dell’economia locale. Dopo l’intervento correttivo dell’estate scorsa, nel quale erano state precisate alcune modalità per l’eventuale integrazione della documentazione richiesta, Cassa del Trentino, che è il soggetto che cura l’esame delle pratiche ed eroga i contributi, aveva fatto presente che era opportuno precisare alcune modalità per la rendicontazione degli interventi. Modalità di documentazione della spesa: ammesso anche il pagamento a mezzo di assegno. I criteri in vigore stabiliscono che, a rendicontazione dei lavori svolti, debba essere documentato l’avvenuto pagamento esclusivamente con un bonifico bancario: tale modalità – che era l’unica ammessa – era parsa eccessivamente restrittiva in quanto, nella prassi commerciale, esistono anche altri sistemi di pagamento che consentono di documentare la spesa effettivamente sostenuta; con la delibera di oggi sarà possibile pagare l’impresa ed il professionista anche con un assegno intestato e non trasferibile, a condizione che venga prodotta copia della fattura quietanzata unitamente all’indicazione degli estremi dell’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Termine per la rendicontazione della spesa sostenuta. Attualmente i criteri in vigore stabiliscono che la rendicontazione debba essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori: non era del tutto chiaro se tale termine decorresse dalla data di ultimazione effettiva dei lavori stessi ovvero dal termine massimo “teorico” entro i quali i lavori potevano essere ultimati (cioè entro 21 mesi per gli interventi su unità abitative e di 27 mesi per quelli relativi ai condomini); ora si è precisato, in modo nettamente più favorevole per tutti gli interessati, che il termine di 60 giorni decorre dalla data massima teorica di 21 o 27 mesi (oltre alle eventuali proroghe concesse) dall’inizio dei lavori indipendentemente dalla data di ultimazione effettiva degli stessi. Varianti in corso d’opera: il parere urbanistico dovrà essere rilasciato entro 30 giorni. Durante la realizzazione dei lavori è possibile che si verifichino varianti in corso d’opera; tuttavia mancava l’indicazione dei tempi e delle modalità per il rilascio del parere da parte del Servizio competente in materia urbanistica; con la deliberazione approvata oggi è stato semplificato l’iter procedimentale ed è stato specificato che, qualora tale parere non venga rilasciato entro 30 giorni dalla trasmissione della variante, si forma il silenzio-assenso (cioè il parere s’intenderà tacitamente rilasciato in senso favorevole). Termine di ultimazione lavori: possibilità di proroga in caso di comprovata difficoltà a reperire imprese per l’esecuzione delle opere nei termini di 21 o 27 mesi. Nonostante il fatto che, con la deliberazione dell’estate scorsa, sia già stato ampliato il termine per la conclusione degli interventi ammessi a contributo, è emersa la preoccupazione che, a causa degli impegni già assunti dalle ditte per fronteggiare le numerose richieste, potesse non essere sufficiente neppure il termine massimo di 21 mesi (per unità immobiliari) e di 27 (per condomini) per consentire l’ultimazione dei lavori; tale preoccupazione deriva dalla constatazione della circostanza che i contributi hanno dato il via ad una quantità di lavori di un certo rilievo, che sta impegnando soprattutto le ditte locali, che ora però si trovano in obiettiva difficoltà ad assumere nuove commissioni e ad assicurare i tempi assegnati; la nuova deliberazione vuole porre rimedio a tale giustificata preoccupazione ed offre la possibilità che il beneficiario possa chiedere una proroga fino ad un massimo di ulteriori 9 mesi; in tal caso la richiesta di proroga dovrà essere accompagnata dalla dimostrazione dell’avvenuta ricerca tra almeno tre ditte ovvero dall’attestazione di aver reperito delle ditte idonee disponibili che, però, si trovano in difficoltà a rispettare i termini assegnati a causa di precedenti impegni assunti. Precisazione delle modalità di erogazione del contributo ad avvenuta esecuzione di lavori per un importo superiore alla spesa ammessa. L’ultimo chiarimento deliberato dalla Giunta riguarda il caso in cui sia stata presentata una domanda di contributo per la realizzazione di interventi di importo superiore alla spesa ammessa; per evitare inutili attese, i criteri già prevedevano la possibilità di poter richiedere l’erogazione previa dimostrazione di una spesa sostenuta almeno pari a quella ammessa, ma non precisavano le concrete modalità per comprovarla. La nuova deliberazione, che si applicherà unicamente nei confronti delle domande di erogazione del contributo che verranno presentate a partire dalla data di approvazione della stessa, richiede che debba essere prodotta una dettagliata relazione del direttore dei lavori (controfirmata dal beneficiario) dalla quale risulti l’effettiva consistenza e natura dei lavori eseguiti in funzione del futuro utilizzo dell’immobile. .  
   
 

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