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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Gennaio 2010
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: È CONSENTITO FISSARE A 30 ANNI L’ETÀ MASSIMA PER L’ASSUNZIONE DI TALUNI VIGILI DEL FUOCO E A 68 ANNI L´ETÀ DI CESSAZIONE DELL´ATTIVITÀ DI DENTISTA CONVENZIONATO (SENTENZE NELLE CAUSE C-229/08 E C-341/08: COLIN WOLF / STADT FRANKFURT AM MAIN E DOMNICA PETERSEN/BERUFUNGSAUSSCHUSS FüR ZAHNäRZTE FüR DEN BEZIRK WESTFALEN-LIPPE)

 
   
  Tali limiti di età non rappresentano discriminazioni vietate fondate sull´età qualora si tratti di vigili del fuoco che partecipano direttamente alle operazioni antincendio e, nel caso dei dentisti, soltanto se tale limitazione risponde in modo appropriato e coerente ad un obiettivo di protezione della salute o di politica dell´occupazione. La Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/Ce, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vieta nel settore dell´occupazione e del lavoro le discriminazioni fondate, tra l´altro, sull´età. Tuttavia la direttiva non si oppone a misure nazionali necessarie per la protezione della salute. Essa consente al legislatore nazionale anche di prevedere che, in certi casi, una differenza di trattamento, sebbene fondata sull´età o su una caratteristica legata all´età, non rappresenti una discriminazione e non sia quindi vietata. È quindi ammissibile una differenza di trattamento fondata su una caratteristica legata all´età qualora, a causa della natura di un’attività professionale o delle condizioni del suo esercizio, tale caratteristica costituisca un requisito professionale essenziale e determinante. Una differenza di trattamento fondata sull´età può essere ammessa anche qualora sia necessaria per proteggere la salute o ancora qualora sia giustificata da un obiettivo legittimo nei settori, tra gli altri, della politica dell´occupazione, del mercato del lavoro o della formazione professionale. Il Land dell’Assia (Germania) fissa a 30 anni l´età massima per l’assunzione di vigili del fuoco del servizio tecnico intermedio che partecipano, tra le altre, alle operazioni antincendio. Tale limite di età mira a garantire il carattere operativo ed il buon funzionamento del corpo dei vigili del fuoco professionali. Il sig. Colin Wolf ha fatto domanda presso la città di Francoforte per essere assunto nel servizio tecnico intermedio dei vigili del fuoco. La sua domanda non è stata presa in considerazione a causa del fatto che egli superava il limite di età dei 30 anni: alla data della presentazione della domanda aveva 29 anni, ma alla data prevista per l’assunzione ne avrebbe avuti 31. Il tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno, dinanzi al quale il sig. Wolf ha citato la città di Francoforte per risarcimento danni, ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sul margine di discrezionalità di cui dispone il legislatore nazionale per prevedere che differenze di trattamento fondate sull´età non rappresentino discriminazioni vietate dal diritto comunitario. Nella sentenza pronunciata nella causa Wolf, la Corte dichiara che la direttiva non osta a tale limite di età, come previsto dal Land dell’Assia per l´assunzione dei vigili del fuoco del servizio tecnico intermedio. Infatti, la differenza di trattamento basata sull´età provocata da tale limite d´età soddisfa tutte le condizioni previste dalla direttiva per essere giustificata. L´intento di garantire il carattere operativo ed il buon funzionamento del servizio dei vigili del fuoco professionali rappresenta infatti un obiettivo legittimo. Inoltre, il fatto di disporre di capacità fisiche particolarmente elevate può essere considerato un requisito professionale essenziale e determinante per l´esercizio della professione di vigile del fuoco del servizio tecnico intermedio, i cui membri partecipano, tra le altre, alle operazioni antincendio e di soccorso alle persone. La necessità di disporre della piena capacità fisica per svolgere tale attività è legata all´età dei membri di tale servizio, in quanto, secondo i dati scientifici presentati dal governo tedesco, solo una minoranza di funzionari di età superiore ai 45 anni dispone di capacità fisiche sufficienti per svolgere l’attività nel settore delle operazioni antincendio. D´altra parte, il limite di età può essere considerato, da un lato, appropriato all´obiettivo di garantire il carattere operativo ed il buon funzionamento del servizio dei vigili del fuoco professionali e, dall´altro, non eccedente quanto necessario alla realizzazione di tale obiettivo. Per quanto riguarda la causa Petersen, il codice tedesco di sicurezza sociale, nella sua versione applicabile a tale causa, prevedeva che l´abilitazione all´esercizio, nell´ambito del regime legale obbligatorio tedesco di assicurazione malattia, dell’attività di dentista convenzionato scadesse al termine del trimestre in cui il dentista convenzionato avesse compiuto i 68 anni di età. Al di fuori di tale sistema convenzionato, i dentisti possono esercitare la loro professione indipendentemente dall‘età. In Germania, il 90% dei pazienti è affiliato al regime legale obbligatorio di assicurazione malattia. La sig. Ra Domnica Petersen era abilitata a fornire cure dentali convenzionate dal 1974. Nell´aprile 2007 ha compiuto 68 anni. Dinanzi al tribunale amministrativo di Dortmund (Germania), ella contesta la decisione della competente commissione di abilitazione dei dentisti secondo cui la sua abilitazione ad esercitare come dentista convenzionata sarebbe scaduta alla fine del giugno 2007. Tale giudice sottopone alla Corte di giustizia diverse questioni relative alla compatibilità del citato limite di età con la direttiva 2000/78. Esso rileva in particolare che, secondo la Corte costituzionale federale, tale limite d´età sarebbe giustificato dalla necessità di tutelare i pazienti e che, secondo la Corte federale in materia sociale, esso sarebbe giustificato dall´obiettivo di mantenere le possibilità di occupazione dei giovani dentisti convenzionati. Nella sentenza Petersen, la Corte dichiara che uno Stato membro può legittimamente considerare necessaria la fissazione di un limite d´età per l´esercizio di una professione medica come quella di dentista, al fine di tutelare la salute dei pazienti. Tuttavia, la direttiva osta ad una misura nazionale che fissa un limite di età massimo per l´esercizio della professione di dentista convenzionato, nel caso di specie 68 anni, qualora tale misura abbia come solo obiettivo la tutela della salute dei pazienti a fronte di un calo delle prestazioni di tali dentisti oltre questa età, dal momento che lo stesso limite di età non è applicabile ai dentisti non convenzionati. Infatti, una misura del genere è incoerente e non può quindi essere considerata necessaria per la protezione della salute. Al contrario, la direttiva non osta ad un siffatto limite di età qualora esso abbia come obiettivo la ripartizione delle possibilità di occupazione tra le generazioni nell’ambito della professione di dentista convenzionato se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro interessato, tale misura è appropriata e necessaria per raggiungere tale obiettivo. L´età di 68 anni appare sufficientemente avanzata per servire da termine all´abilitazione ad esercitare come dentista convenzionato. Spetta al giudice nazionale identificare l´obiettivo perseguito dal limite di età per i dentisti convenzionati. Qualora tale limite d´età sia, considerato l’obiettivo che esso persegue, contrario alla direttiva, spetta al giudice nazionale investito di una controversia tra un singolo e un organismo amministrativo, quale la commissione di abilitazione dei dentisti, disapplicarlo, anche se è stato introdotto precedentemente alla direttiva e il diritto nazionale non ne prevede la disapplicazione .  
   
 

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