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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Gennaio 2010
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA : LA GERMANIA HA VIOLATO IL DIRITTO COMUNITARIO LIMITANDO SOLTANTO ALLE PROPRIE IMPRESE LA POSSIBILITÀ DI CONCLUDERE CON IMPRESE POLACCHE CONTRATTI D’APPALTO RELATIVI A LAVORI DA REALIZZARE SUL SUO TERRITORIO (SENTENZA NELLA CAUSA C-546/07: COMMISSIONE / GERMANIA)

 
   
  Siffatta restrizione è discriminatoria e non può essere giustificata. Per far fronte a gravi perturbazioni del proprio mercato del lavoro, in conformità dell´atto di adesione del 2003 della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, la Germania può, previa comunicazione alla Commissione, limitare, nell’ambito della prestazione di servizi, la circolazione dei lavoratori distaccati da imprese stabilite in Polonia. Tale restrizione può essere mantenuta qualora la Germania applichi misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori polacchi. Tuttavia, l’applicazione di siffatta restrizione non deve determinare, nell’ambito della prestazione transnazionale di servizi tra la Germania e la Polonia, condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione (clausola di «standstill»). Ai sensi della Convenzione tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica di Polonia del 31 gennaio 1990, relativa al distacco di lavoratori di imprese polacche per l’esecuzione di contratti d’appalto, nel testo di cui al 1º marzo e al 30 aprile 1993, ai lavoratori polacchi distaccati per un’attività temporanea sulla base di un contratto di lavoro concluso tra un imprenditore polacco e un’impresa «della controparte» (lavoratori con contratto a tempo determinato), a prescindere dalla situazione e dall’andamento del mercato del lavoro, viene in linea di principio rilasciato un permesso di lavoro. Una direttiva dell’Agenzia federale per l’impiego tedesca, relativa all’impiego di lavoratori stranieri dei nuovi Stati membri dell’Unione europea, vieta la conclusione di contratti d’appalto che consentono di impiegare manodopera straniera in un distretto in cui il tasso di disoccupazione medio negli ultimi sei mesi sia superiore di almeno il 30% al tasso di disoccupazione globale della Germania. L’elenco dei distretti soggetti a tale restrizione viene aggiornato ogni tre mesi. La Commissione ritiene che, impedendo alle imprese di Stati membri diversi dalla Germania che desiderino eseguire contratti d’appalto in Germania di concludere contratti con un imprenditore polacco, a meno che le imprese di detti altri Stati membri non creino una filiale in Germania, tale Stato membro sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della libera prestazione di servizi. Nel proprio ricorso per inadempimento la Commissione, sostenuta dalla Polonia, fa altresì valere che la Germania ha violato la clausola di «standstill», inserita nel trattato di adesione del 2003, avendo ampliato le restrizioni regionali per l’accesso al mercato del lavoro. Sulla restrizione alla conclusione di contratti d´appalto La Corte rammenta anzitutto che la libera prestazione dei servizi implica l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore a causa della sua cittadinanza o del fatto che sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita. Pertanto, la condizione secondo cui un´impresa deve creare un centro di attività stabile o una filiale nello Stato membro in cui viene eseguita la prestazione si pone direttamente in contrasto con la libera prestazione dei servizi, dal momento che rende impossibile la prestazione di servizi in questo Stato membro da parte di imprese stabilite in altri Stati membri. La Corte constata poi che, interpretando i termini «impresa della controparte» di cui alla convenzione tedesco-polacca come riferiti solo alle imprese tedesche, la Germania crea una discriminazione diretta contraria al Trattato Ce nei confronti dei prestatori di servizi stabiliti in Stati membri diversi dalla Germania che desiderino concludere un contratto d´appalto con un´impresa polacca e beneficiare così, fornendo servizi in Germania, della quota di lavoratori polacchi garantita ai sensi di tale convenzione. La Corte rileva che, dopo l´adesione della Polonia all´Unione, la convenzione tedesco-polacca concerne due Stati membri, con la conseguenza che le disposizioni di tale convenzione possono applicarsi nelle relazioni tra questi Stati membri solo nel rispetto del diritto comunitario, in particolare delle norme del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi. La Corte sottolinea che norme discriminatorie possono essere giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. Tuttavia, il ricorso a simili giustificazioni presuppone l´esistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave nei confronti di uno degli interessi fondamentali della collettività. Adducendo in particolare la necessità di assicurare un controllo efficace della corretta applicazione della convenzione tedesco-polacca, la Germania non ha fatto valere alcun elemento convincente che possa giustificare restrizioni di una libertà fondamentale. Sulla clausola di «standstill» La Corte ritiene che la circostanza che, successivamente alla data della firma del trattato di adesione, siano stati aggiunti i nuovi distretti di Bremerhaven, Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen, Wuppertal, Dresda, Colonia, Oberhausen e Recklinghausen (all´elenco di quelli per i quali non sono autorizzati i contratti di appalto in base alla convenzione tedesco-polacca) non equivale ad una violazione della clausola di «standstill». Infatti, non sono stabilite condizioni più restrittive quando la diminuzione del numero di lavoratori polacchi che possono essere distaccati nell´ambito della fornitura di servizi in Germania è la mera conseguenza dell´applicazione, dopo tale data, di una clausola i cui termini sono rimasti identici ad una situazione di fatto nel mercato del lavoro che si è evoluta. Quindi, l´elenco aggiornato ogni tre mesi dei distretti soggetti al divieto riveste, in questo ambito, un carattere puramente dichiarativo, mentre non vi è stato né un peggioramento della situazione giuridica né una modifica in senso sfavorevole della prassi amministrativa tedesca. La Corte osserva che tale interpretazione è corroborata dalla finalità di siffatte clausole di «standstill», consistente nel divieto che uno Stato membro possa adottare nuove misure che abbiano per oggetto o per effetto di stabilire condizioni più restrittive di quelle che erano applicabili al momento dell´entrata in vigore di dette clausole .  
   
 

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