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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Gennaio 2010
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI – POTERE DI CONTROLLO DEI GIUDICI DELLO STATO MEMBRO IN CUI SI CHIEDE L’ESECUZIONE (SENTENZA NELLA CAUSA C-233/08, MILAN KYRIAN CONTRO CELNí úøAD TáBOR)

 
   
  La domanda verte sull’interpretazione della direttiva 76/308/Cee, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure. Essa è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone il sig. Kyrian all‘Ufficio doganale di Tabor (Cz), in merito alla verifica dell’esecutorietà di un titolo che consente il recupero di un credito emesso dall’ufficio principale delle dogane di Ratisbona (D). Nel 1999, l’Ufficio doganale centrale di Weiden (D) emetteva un avviso di imposta a carico di Milan Kyrian, residente in Repubblica Ceca, per il pagamento di accise per un importo di 218 520 Dem. Il titolo esecutivo tedesco veniva notificato tramite il Ministero delle finanze – direzione generale delle dogane, Repubblica ceca (in prosieguo: l’«autorità adita nel procedimento principale»). Nel 2004, lo Hauptzollamt Regensburg, autorità richiedente, emetteva un avviso di pagamento e chiedeva, in applicazione della direttiva 76/308, all’autorità adita nella causa principale di procedere al recupero delle accise in forza del titolo esecutivo rilasciato dallo Hauptzollamt Weiden. Il sig. Kyrian adiva in giudice competente in Repubblica Ceca e sosteneva che l’identificazione del destinatario attraverso il titolo esecutivo rilasciato dall’Ufficio doganale di Weiden fosse insufficiente, poiché il detto titolo avrebbe potuto applicarsi a suo padre e a suo figlio, che del pari si chiamano Milan Kyrian e abitano al medesimo indirizzo. Inoltre, non comprendendo i documenti in lingua tedesca a lui inviati dalle autorità doganali tedesche, non ha potuto adottare le misure opportune per far valere i suoi diritti. Il Nejvyšší správní (giudice di cassazione ceco) si è rivolto alla Corte di giustizia dell’Unione europea chiedendo se i giudici dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita siano competenti, da un lato, a verificare l’esecutorietà del titolo esecutivo e, dall’altro lato, a controllare se detto titolo sia stato regolarmente notificato al debitore. A. Verifica dell’esecutorietà del titolo La direttiva 76/308 fissa norme comunitarie circa la reciproca assistenza al fine di garantire il recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi e imposte. Il titolo esecutivo per il recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l’esecuzione di un credito dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita. Esso può essere, all’occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne autorizzi l’esecuzione nel territorio di detto Stato membro, ma tali formalità non possono essere rifiutate quando il titolo esecutivo è redatto correttamente. La direttiva prevede una ripartizione delle competenze a conoscere delle contestazioni vertenti sul credito, sul titolo esecutivo o su misure di esecuzione tra gli organi dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente e quelli dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita. Tale ripartizione è corollario del fatto che il credito e il titolo esecutivo vengono emessi sulla base del diritto vigente nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, mentre, per i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, quest’ultima applica le disposizioni previste dal proprio diritto nazionale. In linea di principio, conoscere della fondatezza delle contestazioni vertenti sul credito o sul titolo esecutivo rientra nella competenza esclusiva degli organi dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente. Non è consentito, in linea di principio, all’autorità adita di mettere in discussione la validità e l’esecutorietà dell’atto o della decisione di cui viene chiesta la notifica dall’autorità richiedente, ma, in via eccezionale, gli organi dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita sono autorizzati a verificare se l’esecuzione del titolo sia atta a ledere il suo ordine pubblico. B. Verifica della regolarità della notifica La prima fase dell’esecuzione del recupero è proprio la notifica al destinatario, ad opera dell’autorità adita, di tutti gli atti e le decisioni relativi ad un credito provenienti dallo Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente; pertanto ogni azione avverso la notifica deve essere promossa dinanzi all’organo competente dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita. Essa è effettuata secondo le norme di legge in vigore per la notifica degli atti corrispondenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita e l’organo competente dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita è quello che si trova nella posizione migliore per interpretare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore in tale Stato membro. Il supremo giudice ceco chiede poi se sia regolare la notifica di un titolo esecutivo qualora sia stata effettuata nel territorio dello Stato membro in cui l’autorità adita ha sede, in una lingua che il destinatario non comprende e che non è neppure la lingua ufficiale di detto Stato membro. La direttiva 76/308 mira a garantire l’effettiva realizzazione delle notifiche di tutti gli atti e quindi deve rispettare i legittimi interessi dei destinatari di dette notifiche. La funzione della notifica effettuata in tempo utile è quella di porre il destinatario in grado di comprendere l’oggetto e la causa dell’atto notificato e di far valere i suoi diritti. Ciò avviene se la notifica sia effettuata in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita. La direttiva 76/308 non prevede conseguenze in caso di notifica in una lingua diversa e pertanto spetta al giudice nazionale applicare il suo diritto nazionale, vegliando nel contempo affinché sia garantita la piena efficacia del diritto comunitario. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: 1) L’art. 12, n. 3, della direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/Cee, relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dati, imposte e altre misure, come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 giugno 2001, 2001/44/Cee, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita non sono, in linea di principio, competenti a verificare l’esecutorietà del titolo esecutivo che consente il recupero. Per contro, nell’ipotesi in cui un giudice di tale Stato membro sia adito con un ricorso avverso la validità o la regolarità dei provvedimenti di esecuzione, come la notifica del titolo esecutivo, tale giudice ha il potere di verificare se tali provvedimenti siano stati regolarmente eseguiti, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di detto Stato membro. 2) Nell’ambito della reciproca assistenza istituita in forza della direttiva 76/308, come modificata dalla direttiva 2001/44, il destinatario di un titolo esecutivo che consente il recupero, per essere posto in grado di far valere i suoi diritti, deve ricevere la notifica di tale titolo in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita. Al fine di garantire il rispetto di tale diritto, spetta al giudice nazionale applicare il proprio diritto nazionale vegliando al contempo affinché sia assicurata la piena efficacia del diritto comunitario .  
   
 

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