Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Gennaio 2010
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA CORTE PRECISA LA PORTATA DELLE REGOLE CHE DISCIPLINANO IL RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI INSOLVENZA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI (SENTENZA NELLA CAUSA C‑444/07 : MG PROBUD GDYNIA SP. Z O.O)

 
   
  Dopo l’apertura di una procedura principale di insolvenza in uno Stato membro, le autorità di un altro Stato membro sono in linea di principio tenute a riconoscere e ad eseguire tutte le decisioni che la riguardano. La Mg Probud, impresa del settore edile con sede sociale in Polonia, effettuava, nell’ambito delle attività della sua filiale, lavori di costruzione in Germania. Nel 2005 tale società è stata dichiarata insolvente da un giudice polacco. In seguito ad un procedimento avviato dallo Hauptzollamt Saarbrücken (ufficio doganale principale di Saarbrücken) a carico del direttore della filiale tedesca della Mg Probud, sospettato di violazione della legislazione sul distacco dei lavoratori a causa del mancato pagamento dei salari e dei contributi sociali di diversi operai polacchi, l’Amtsgericht Saarbrücken (tribunale di primo grado di Saarbrücken) ha ordinato il pignoramento degli averi depositati in banca dall’impresa per un importo di Eur 50 683,08 nonché il sequestro conservativo di diversi crediti che quest’ultima vantava nei confronti di controparti tedesche. Nell’ambito della procedura di insolvenza, il Sąd Rejonowy di Gdańsk-północ w Gdańsku (tribunale distrettuale di Danzica, Polonia) si interroga sulla legittimità dei sequestri operati dalle autorità tedesche dal momento che il diritto polacco, il quale costituisce la legge applicabile alla procedura di insolvenza in ragione del fatto che la Polonia è lo Stato in cui si è di aperta tale procedura, non ammetterebbe siffatti sequestri dopo che è stata dichiarata l’insolvenza dell’impresa. In tale contesto, il suddetto giudice ha chiesto alla Corte di giustizia se, in seguito all’apertura di una procedura principale di insolvenza in uno Stato membro, le autorità nazionali di un altro Stato membro abbiano il diritto, conformemente alla loro legislazione, da un lato, di ordinare il sequestro di beni del debitore dichiarato insolvente situati sul territorio di quest’ultimo Stato membro e, dall’altro, di rifiutare di riconoscere e, se del caso, di eseguire le decisioni relative allo svolgimento ed alla chiusura di una procedura di insolvenza aperta nel primo Stato membro. La Corte ricorda anzitutto che il Regolamento (Ce) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, come modificato dal regolamento (Ce) del Consiglio 12 aprile 2005, n. 603 prevede due tipi di procedura. La procedura di insolvenza aperta dal giudice competente dello Stato membro sul territorio del quale si trova il centro degli interessi principali del debitore, denominata «procedura principale», produce effetti universali, poiché si applica ai beni del debitore situati in tutti gli Stati membri. Vero è che una procedura può essere aperta in un momento successivo dal giudice competente dello Stato membro in cui il debitore possiede una dipendenza, ma tale procedura, denominata «procedura secondaria», produce effetti limitati ai beni del debitore che si trovano sul territorio di tale secondo Stato. Ne deriva che solo l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza può limitare la portata universale della procedura principale di insolvenza. La Corte osserva poi che la decisione di apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato membro è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta e produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura. Parimenti, il riconoscimento delle decisioni diverse da quella relativa all’apertura della procedura di insolvenza avviene anch’esso in maniera automatica. Quanto all’esecuzione delle decisioni relative ad una procedura di insolvenza, la Corte sottolinea che, in ossequio al regolamento comunitario, sono previsti soltanto due motivi di rifiuto. Da una parte, gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere o eseguire una decisione relativa allo svolgimento ed alla chiusura di una procedura di insolvenza che abbia come effetto una limitazione della libertà personale o del segreto postale. D’altra parte, uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire una decisione presa nell’ambito di detta procedura, qualora il riconoscimento o l’esecuzione possano produrre effetti palesemente contrari al proprio ordine pubblico, in particolare ai principi fondamentali o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla propria costituzione. La Corte constata che, in ragione della portata universale che deve essere attribuita a qualsiasi procedura principale di insolvenza, la procedura di insolvenza aperta in Polonia include tutti gli attivi della Mg Probud, ivi compresi quelli situati in Germania, e che la legge polacca disciplina non soltanto l’apertura della procedura di insolvenza, ma anche lo svolgimento e la chiusura di quest’ultima. Per tale ragione la legge in questione è chiamata a disciplinare la sorte dei beni situati negli altri Stati membri nonché gli effetti della procedura di insolvenza sulle misure che possono essere applicate a tali beni. Dato che la legge polacca relativa all’insolvenza ed al risanamento delle imprese, non permette, successivamente all’apertura di una procedura di insolvenza, di avviare nei confronti del debitore procedure esecutive sui beni costituenti la massa fallimentare, le competenti autorità tedesche non potevano validamente ordinare, applicando la legislazione tedesca, provvedimenti esecutivi sui beni della Mg Probud situati in Germania. La Corte conclude quindi che, successivamente all’apertura di una procedura principale di insolvenza in uno Stato membro, le autorità competenti di un altro Stato membro, in cui non sia stata aperta alcuna procedura secondaria di insolvenza, sono tenute in linea di principio a riconoscere ed eseguire tutte le decisioni relative alla procedura principale di insolvenza e non hanno quindi il diritto di ordinare, applicando la legislazione di quest’altro Stato membro, provvedimenti esecutivi sui beni del debitore dichiarato insolvente situati sul territorio del suddetto altro Stato membro, qualora non lo permetta la legislazione dello Stato di apertura. Marilena. Cavassa@curia. Europa. Eu Giustizia europea. Gli Stati membri possono rifiutarsi di approvare l’elenco dei siti di importanza comunitaria elaborato dalla Commissione unicamente per motivi di tutela dell’ambiente (Sentenza nella causa C-226/08: Stadt Papenburg / Bundesrepublik Deutschland) I lavori di dragaggio del fiume Ems, previsti successivamente all’iscrizione di talune sue parti nell’elenco dei siti di importanza comunitaria, devono essere effettuati nel rispetto dell’obbligo di tutela generale derivante dalla direttiva habitat. Come previsto dalla Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/Cee, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/Ce, la rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e habitat delle specie previsti dalla direttiva, deve garantire il loro mantenimento, ovvero ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente. Ai sensi della direttiva, ogni Stato membro trasmette alla Commissione un elenco di siti da proteggere in quanto siti di importanza comunitaria. La Commissione elabora poi, in base a criteri ambientali e di concerto con gli Stati membri, un elenco dei siti di importanza comunitaria. Qualsiasi piano o progetto che possa incidere in modo significativo su un sito protetto forma oggetto, a livello nazionale, di un’opportuna valutazione del suo impatto sul sito medesimo, tenendo conto degli obiettivi di conservazione dello stesso. Le autorità nazionali possono solo approvare piani e progetti che non pregiudicheranno l´integrità del sito stesso. Papenburg è una città portuale della Bassa Sassonia (Germania) che si trova sulle rive dell’Ems, dov’è situato un cantiere navale. Al fine di rendere possibile alle navi di stazza maggiore lo spostamento dal cantiere navale fino al Mare del Nord, l’Ems dev’essere reso più profondo mediante dragaggi. Nel 1994 è stato consentito alla Stadt Papenburg di procedere a lavori di dragaggio di tale fiume. Detta autorizzazione è definitiva e implica che i futuri dragaggi necessari devono ritenersi autorizzati. La Commissione ha iscritto alcuni tratti dell’Ems situati a valle del territorio comunale della Stadt Papenburg nel suo progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria e ha invitato la Germania a dare il suo consenso a tale proposito. La Stadt Papenburg ha adito il Verwaltungsgericht Oldenburg (Tribunale amministrativo di Oldenburg), chiedendo che alla Germania fosse inibita la prestazione del consenso e che i dragaggi necessari alla navigabilità dell’Ems non siano obbligatoriamente assoggettati in futuro, in ogni singolo caso, ad una valutazione dell’impatto ai sensi della direttiva. Il giudice tedesco chiede alla Corte di giustizia di chiarire le condizioni in presenza delle quali uno Stato membro può rifiutarsi di approvare il progetto di elenco di siti di importanza comunitaria. Esso chiede, inoltre, se i continui dragaggi dell’Ems previsti e approvati dalle autorità tedesche prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva debbano essere assoggettati alla valutazione imposta dalla stessa. La Corte constata, anzitutto, che i criteri di valutazione dell´importanza comunitaria di un sito sono definiti in funzione dell’obiettivo di conservazione degli habitat naturali o della fauna e della flora selvatiche figuranti nella direttiva, nonché dell’obiettivo di coerenza di Natura 2000. Orbene, tali obiettivi hanno carattere ambientale. Di conseguenza, gli Stati membri possono rifiutarsi di approvare l’inclusione di uno o più siti nell’elenco dei siti di importanza comunitaria elaborato dalla Commissione unicamente per motivi di tutela dell’ambiente. Esigenze economiche, sociali e culturali, nonché particolarità regionali e locali non sono atte a giustificare un siffatto rifiuto. Inoltre, la Corte rileva che il fatto che i lavori di dragaggio dell’Ems siano stati autorizzati in via definitiva in base al diritto tedesco prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva non osta, di per sé, a che tali lavori possano essere considerati, per ogni intervento nel canale navigabile, come progetti distinti. In tal caso, ciascuno di tali progetti dev’essere assoggettato, nella misura in cui possa avere incidenze significative sul sito interessato, ad una valutazione del suo impatto conformemente alla direttiva. Tuttavia, qualora si possa ritenere, in considerazione, segnatamente, della frequenza, della natura o delle condizioni di esecuzione dei lavori di manutenzione di cui trattasi, che questi ultimi costituiscano un’unica operazione, in particolare qualora essi siano finalizzati al mantenimento di una certa profondità del canale navigabile con dragaggi regolari e necessari a tal fine, tali lavori possono essere considerati quale unico e solo progetto ai sensi della direttiva. In tal caso, un siffatto progetto che sia stato autorizzato prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva non sarebbe soggetto alla previa valutazione dell’incidenza del progetto sul sito interessato. Nondimeno, qualora un sito sia iscritto nell’elenco dei siti di importanza comunitaria adottato dalla Commissione, l’esecuzione di lavori di qualsivoglia genere è soggetta ad un obbligo di tutela generale derivante dalla direttiva, al fine di evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie o perturbazioni significative delle specie per cui le zone protette sono state designate. Infine, la Corte precisa che un sito, dal momento in cui figura in un elenco nazionale trasmesso alla Commissione ai fini della sua iscrizione nell’elenco comunitario, non debba essere soggetto ad interventi che rischino di compromettere seriamente le sue caratteristiche ecologiche .  
   
 

<<BACK