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Notiziario Marketpress di Lunedì 08 Febbraio 2010
 
   
  MAGGIORI OBBLIGHI DI INFORMAZIONI NELLE E-MAIL INVIATE DALLE SOCIETÀ

 
   
  Con la circolare n. 2, del 29 gennaio 2009, Assonime ha illustrato le novità per le società in tema di obblighi informativi negli atti, nella corrispondenza e nei siti web, introdotte con la Legge comunitaria del 2008, in attuazione dei principi della Direttiva 2003/58/Ce. Le nuove disposizioni, come già comunicato in precedenti news, modificano le norme del codice civile per estendere gli obblighi informativi alle comunicazioni in via telematica e ai siti web delle società. Infatti, l´articolo 42 della legge ha modificato gli articoli 2250 e 2630 del Codice civile, che nella previgente impostazione prevedevano che le società tenute a iscriversi al registro delle imprese dovessero comunicare, negli atti e nella corrispondenza, la sede, l´ufficio del registro imprese presso cui erano iscritti e ed eventualmente anche lo stato di liquidazione. Nel caso delle Spa era previsto anche l´obbligo di indicare il capitale sociale. Con la Comunitaria 2008, questi obblighi sono stati estesi anche allo "spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato a una rete telematica ad accesso pubblico": cioè allo spazio web. La vera novità sottolineata da Assonime è che chi non rispetta tali adempimenti comunitari incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria, per mancato rispetto degli obblighi informativi su atti, corrispondenza e siti web. Tale sanzione può variare da 206 a 2. 065 euro. Per l´Associazione, inoltre, rientrano nella formulazione della legge tutti gli atti di comunicazione e la corrispondenza che viene recapitata ad un destinatario determinato, che sia terzo rispetto alla società .  
   
 

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