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Notiziario Marketpress di Martedì 09 Febbraio 2010
 
   
  REGOLAMENTO SULLA VERIFICA DELL´IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

 
   
  Roma, 9 febbraio 2010 - È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla “disciplina attuativa della verifica dell’impatto della regolazione (Vir)”. La Vir consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Il regolamento mira a rendere pienamente operative le prescrizioni dell’art. 14, comma 5, della legge n. 246/2005, con riguardo ai criteri generali, alle procedure, nonché all’individuazione dei casi di effettuazione della Vir. Infatti, la l. 246/2005 in materia di semplificazione e riassetto normativo, oltre a portare a regime l’esperienza dell’analisi di impatto della regolamentazione (Air), avviata a titolo sperimentale con la l. 50/1999, introduce anche questo nuovo strumento di analisi delle politiche pubbliche, limitandosi a specificarne solo gli elementi essenziali (definizione, tempistica biennale e ruolo di coordinamento delle amministrazioni in materia al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (Dagl) della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Inoltre, nel regolamento sono oggetto di particolare attenzione i punti di collegamento sia con il Dpcm 11 settembre 2008 contenente la disciplina attuativa dell’Air che con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2009 in materia di “istruttoria degli atti normativi del Governo”. I punti fondamentali del Decreto 1) La disciplina della Vir si applica: agli atti normativi del Governo in merito ai quali è stata svolta l’analisi dell’impatto della regolamentazione (Air), dopo un biennio dalla loro entrata in vigore; ai decreti legislativi e alle leggi di conversione dei decreti-legge, anche in caso di mancata precedente effettuazione dell’Air; agli atti normativi in merito ai quali non è stata svolta l’Air ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio dei Ministri o dal Comitato interministeriale di indirizzo e di guida strategica per le politiche di semplificazione e qualità della regolazione; 2) La Vir è svolta dopo un biennio dalla data di entrata in vigore dell’atto oggetto di verifica. Successivamente alla prima effettuazione, la Vir viene svolta a cadenze biennali. 3) La competenza a svolgere la Vir è dell’amministrazione che ha effettuato l’Air sull’atto normativo oggetto di verifica, ovvero – in caso di mancanza di previa effettuazione dell’Air – dell’amministrazione cui compete l’iniziativa in ordine all’atto normativo oggetto di verifica. 4) La Vir viene effettuata con particolare riferimento ai seguenti profili: raggiungimento delle finalità poste alla base dell´atto normativo e specificate nella rispettiva relazione Air; stima dei costi e degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull´organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche; verifica del livello e delle circostanze relative all´osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell´atto normativo; individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell´atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell´atto stesso. È prevista anche una conclusione di sintesi sulla valutazione dell’impatto effettuata che riassume le principali risultanze dell’analisi. Ogni profilo della verifica va operata con la puntuale esplicitazione degli indicatori presi a riferimento e delle fonti a supporto, incluse le risultanze di eventuali consultazioni svolte con le principali categorie di soggetti interessate dall’intervento. 5) La verifica è documentata in apposita relazione inviata al Dagl della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la trasmissione al Parlamento. 6) L’amministrazione che ha effettuato la Vir assicura alla relativa relazione apposita pubblicità, anche mediante strumenti informatici e la pubblicazione in un’apposita sezione del sito internet dell’amministrazione. 7) La relazione Vir, in sede di prima applicazione, dovrà essere redatta in conformità alla griglia metodologica allegata al regolamento. Riguardo ai contenuti, la griglia metodologica è articolata in distinte sezioni corrispondenti ai profili indicati al punto n. 4). .  
   
 

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