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Notiziario Marketpress di
Lunedì 22 Febbraio 2010 |
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COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MODELLI 730-4 DALL´AGENZIA DELLE ENTRATE
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Avevamo dato notizia della pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio u. S. Con cui sono state indicate le modalità ed i termini di trasmissione telematica dei risultati contabili delle dichiarazioni dei redditi 730 (modello 730-4), da parte dei Caf-dipendenti e professionisti all’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento estende a tutto il territorio nazionale la disciplina dell’attività di assistenza fiscale resa dai Caf dipendenti, sostituti d’imposta e professionisti, di cui al Regolamento n. 63/07, la cui applicazione era stata avviata, dall’anno 2008, in via sperimentale, solo per alcune province. Secondo il regolamento l’invio dei modelli 730-4 da parte dei Caf/professionisti ai sostituti d’imposta, deve avvenire attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, di modo che i sostituti d’imposta possano avere a disposizione i risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri dipendenti, in tempo utile per effettuare i rimborsi Irpef o trattenute sugli emolumenti da erogare, a partire dal mese di luglio. I Caf-dipendenti e i professionisti abilitati dovranno effettuare, entro il 30 giugno, la trasmissione telematica del modello 730-4 all’Agenzia delle Entrate, che successivamente li renderà disponibili, sempre in via telematica, ai sostituti d’imposta entro 10 giorni dalla ricezione. Con l’apposito modello, incluso nel provvedimento in esame, i sostituti d’imposta dovranno comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2010, l’indirizzo telematico in cui si desidera ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni mod. 730-4. Le comunicazioni dei sostituti d’imposta, se comunicate entro il 31 marzo 2010, hanno effetto dallo stesso anno, mentre, se presentate dopo tale data, avranno effetto a decorrere dall’anno successivo. I sostituti d’imposta, residenti nelle province che avevano già avviato la sperimentazione e che hanno già ricevuto telematicamente nel 2009 i modelli 730-4, non debbono effettuare alcuna nuova comunicazione, se non sono intervenute modifiche od integrazioni da comunicare all’Agenzia delle Entrate. I Caf e i professionisti abilitati effettueranno la trasmissione dei modelli 730-4 direttamente ai grandi sostituti d’imposta (Inps, Dipartimento del Tesoro, Inpadap, Ipost, Ferrovie dello Stato Spa, Poste Italiane Spa) utilizzando i propri sistemi. |
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