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Notiziario Marketpress di Lunedì 22 Febbraio 2010
 
   
  TASSA GOVERNATIVA SULLA TELEFONIA MOBILE? NO GRAZIE

 
   
  Anciveneto ha ottenuto il rimborso della tassa sulle concessioni governative, per gli anni 2006, 2007, 2008. Il tutto a favore dei Comuni. Quel tributo sugli abbonamenti della telefonia mobile è ingiusto, e le somme versate dai Comuni dovranno essere rimborsate. Lo hanno stabilito due sentenze della Commissione Tributaria di Vicenza, la 100/10/09 e la 102/10/09 depositate rispettivamente il 26 e il 30 novembre, che accolgono il ricorso presentato da Anciveneto contro la Tassa sulle Concessioni Governative sui telefonini. “Non vi è dubbio che il Nuovo Codice delle Telecomunicazioni abbia recepito il principio comunitario della liberalizzazione” ha dichiarato la Commissione “Per cui quella tassa non risulta più applicabile”. I Comuni di Arsiero, Breganze, Chiuppano, Gallio, Malo, Roana, Santorso, Thiene, Villaverla e Zanè, rappresentati da Anciveneto e difesi dall´Avvocato Emanuele Mazzaro, verranno così rimborsati di 75 mila euro. Questa somma comprende quanto sborsato dalle stesse municipalità per gli anni 2006, 2007 e 2008. Inoltre è stato accertato che nessun titolare di abbonamento telefonico è tenuto a corrisponderla. “E´ un risultato storico, unico del suo genere in Italia” spiega il direttore dell´Anciveneto Dario Menara <Mai finora erano stati accolti rimborsi analoghi, abbattendo così l´intero sistema delle concessioni. E questo non è che l´inizio, perché interverremo anche per altri 245 Comuni veneti. Con questa operazione potremmo recuperare 2. 200. 000 Euro complessivi, somme che andranno a rimpinguare le casse comunali>. Anche l´avvocato Mazzaro esprime la propria soddisfazione: <Finalmente si è posto rimedio a una situazione di palese illegittimità. Quest´imposta, vigente in Europa solo in Italia, Grecia e Bulgaria, distorce palesemente il mercato della telefonia mobile perché favorisce i titolari di carte prepagate a danno degli abbonati, e vìola nel contempo i principi di diritto comunitario, recepiti dal Nuovo Codice delle Telecomunicazioni (Dlgs 259/03). Quest´ultimo, detta una disciplina incompatibile con la normativa presupposto della tassa. Proprio perché liberalizza la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, sottraendola alla proprietà esclusiva dello Stato e prevedendo l´abrogazione dell´intero sistema delle concessioni. In altri termini, il diritto d´uso dei mezzi di telecomunicazione elettronica, ad oggi, rientra nel patrimonio giuridico di chiunque. Non si tratta più di un “diritto pubblico” concesso caso per caso al singolo soggetto, bensì di un diritto soggettivo. Manca, dunque, il presupposto della tassa: la controprestazione dello Stato>.  
   
 

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