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Notiziario Marketpress di Lunedì 22 Febbraio 2010
 
   
  COMMERCIO IN TRENTINO: APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE VIA LIBERA DALLA GIUNTA ALLA RIFORMA

 
   
  Trento, 22 febbraio 2010 - Approvato il 19 febbraio dalla Giunta provinciale il disegno di legge di riforma del commercio, proposto dall´assessore Alessandro Olivi, che ora inizia il suo iter in Commissione prima di approdare in aula consiliare. Il progetto di riforma pone mano al riordino del settore nel suo complesso ma rappresenta al tempo stesso un "salto di qualità" sul piano normativo, sperimentando soluzioni innovative e a tutt´oggi non presenti sul territorio nazionale. Fra le nuove proposte contenute nel testo, un potenziamento del ruolo della Provincia per quanto riguarda la regia politica in materia di grande distribuzione, ma anche maggiori attribuzioni ai Comuni e alle Comunità di valle, conformemente al principio-cardine della sussidiarietà. Molte le novità contenute nel disegno di legge sulla riforma del commercio approvato oggi in Giunta, che nelle sue linee generali, come si ricorderà, era già stato illustrato la scorsa settimana. Un disegno di legge che, nel solco già tracciato nel 2000 con un´altra normativa all´epoca dal forte contenuto innovativo, apre percorsi nuovi, sul piano della regia politica e della responsabilizzazione degli enti locali. L´assessore Alessandro Olivi si è soffermato oggi su due passaggi fondamentali. "In primo luogo - ha detto - la politica si riappropria del governo delle dinamiche evolutive del comparto commerciale, al fine di assicurare idonei livelli di competitività, che vadano anche a vantaggio dei consumatori, controllando al tempo stesso l´utilizzo del territorio, che in Trentino è una risorsa scarsa e quindi tanto più preziosa. In materia di grande distribuzione infatti la Provincia, con la nuova normativa, cambia rotta rispetto all´attuale sistema di autorizzazione alle aperture di grandi strutture: da una ottica distributiva preventiva si passa a criteri di maggiore selettività tramite procedura a bando che valorizzerà la qualità degli insediamenti, i limiti agli stessi, la loro sostenibilità sociale e soprattutto la priorità all´utilizzo del patrimonio edilizio esistente in particolare nell´ambito dei centri storici. Nuovi centri commerciali saranno aperti solo se conformi a precisi requisiti qualitativi. In merito alla tematica degli orari di apertura degli esercizi, la Giunta ha deciso di varare una strumentazione-cornice, che traccia i confini dentro i quali muoversi, lasciando però ai Comuni ampia autonomia decisionale, di concerto con gli operatori del settore, e consentendo una grande flessibilità nell´uso degli strumenti applicativi. In sintesi: più governo politico della Provincia autonoma in materia di grande distribuzione e più autonomia a Comuni e operatori per quanto attiene al tema delle aperture. " Relazione illustrativa La legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento), adottata in recepimento dei principi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (noto come “primo decreto Bersani”) ha introdotto obiettivi ed elementi dal contenuto innovativo, già in parte in vigore in alcune realtà europee ma originali e non ancora sperimentati a livello nazionale. Ci si riferisce in particolare alla “liberalizzazione” degli esercizi di vicinato, all’individuazione di soli due settori merceologici (in sostituzione delle oltre settanta tabelle merceologiche al tempo in vigore), all’elevato livello di libertà da parte dei commercianti rispetto alla determinazione degli orari di apertura e ad un diverso e più moderno approccio per la pianificazione degli insediamenti commerciali attraverso l’utilizzo del metodo dell’urbanistica commerciale. A circa dieci anni dall’approvazione della legge provinciale n. 4/2000 e degli atti di programmazione commerciale ed urbanistica ad essa collegati è ora necessario provvedere ad una revisione generale della disciplina in materia del commercio, facendo tesoro dell’esperienza maturata e riconoscendo alla norma attualmente in vigore il ruolo di aver introdotto una sicura prima modernizzazione del settore commerciale seppure con alcune lacune attribuibili alle novità introdotte, che è ora tempo di colmare. Dopo l’approvazione della legge si sono profondamente modificati non solo il ruolo dell’offerta commerciale all’interno della società del terzo millennio che corre, nella sua evoluzione, a doppia velocità rispetto al passato, ma anche lo scenario giuridico e legislativo di riferimento. In particolare è stata approvata, con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione, che ora attribuisce alla Provincia competenza primaria in materia di commercio. Sono poi entrate in vigore la legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) e la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), quest’ultima in fase di progressiva attuazione e che, a regime, modificherà in modo concreto l’assetto istituzionale della nostra provincia. Una particolare attenzione è inoltre oggi posta alla materia della tutela della concorrenza e della libera circolazione delle merci e dei servizi, riservata allo Stato a titolo di competenza esclusiva di tipo “trasversale”. Su tale materia si concentrano in particolare le attenzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché del Governo. In questo contesto assume infine un particolare rilievo la direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno (la c. D. Direttiva “Bolkestein” dal nome del commissario europeo che l’ha proposta) adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. A tale direttiva dovranno obbligatoriamente conformarsi tutti gli Stati membri sia per quanto riguarda le disposizioni già in vigore sia, ovviamente, per le nuove proposte. In particolare la direttiva prescrive che soltanto “motivi imperativi”, quali per esempio la sanità pubblica, la tutela dei consumatori e la protezione dell’ambiente, giustificano l’applicazione di regimi di autorizzazione e di altre restrizioni che non possono in ogni caso rappresentare ostacoli o barriere alla libera circolazione dei servizi ed alla libertà di stabilimento. All’interno di questa complessa cornice, che delimita significativamente gli spazi di intervento, la Giunta provinciale presenta una riforma legislativa della disciplina commerciale con un forte carico innovativo e con importanti elementi di discontinuità rispetto al passato, che consentono uno sviluppo moderno ed equilibrato del settore commerciale con positive ricadute sul tessuto sociale ed economico provinciale. In un unico testo, redatto con criteri di organicità e semplicità, è raggruppata, ordinata ed aggiornata tutta la materia del commercio, ivi compresi i distributori di carburante, le rivendite di giornali e riviste, le vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli, le fiere, mostre, esposizioni fino ad ora disciplinati da singole leggi di settore, alcune delle quali ormai obsolete. Quanto alla tematica commerciale, in particolare, la proposta è in linea con le più recenti innovazioni in tema di riforma istituzionale (l. P. N. 3/2006) - prevedendo il concreto coinvolgimento delle Comunità di valle e dei Comuni in sede di pianificazione dell’allocazione delle grandi superfici di vendita - e di programmazione urbanistica; presenta elementi di sicura novità in tema di orari commerciali - proponendo nuovi “canoni” per i diversi livelli di attrattività commerciale dei comuni trentini - introduce proposte mai prima sperimentate per qualificare e salvaguardare il fattore lavoro; propone una saldatura tra insediamenti commerciali e tutela paesaggistico-territoriale. Illustrazione dell’articolato Nell’articolo 1 “Finalità della legge” sono elencate le finalità dell’intera disciplina, ispirate anche ai “motivi imperativi di interesse generale” previsti dalla Direttiva Ce 123/2006 (cd. “Direttiva Bolkenstein” relativa ai servizi nel mercato interno) quali, ad esempio, la tutela ambientale, la salvaguardia del territorio, la tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi. Nell’articolo 2 “Definizioni” sono definite le principali fattispecie disciplinate dal Titolo Ii: commercio al dettaglio, forme speciali di vendita al dettaglio, esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita, centro commerciale al dettaglio, parco commerciale, commercio su aree pubbliche, superficie di vendita. Si rinvia al regolamento di esecuzione per ulteriori definizioni. Nell’articolo 3 “Casi di esclusione” sono elencate le fattispecie cui non si applica la presente normativa in quanto liberalizzate oppure disciplinate da altra diversa fonte (ad es. Farmacie, rivendite di generi di monopolio, produttori agricoli, artigiani, ecc. ). L’articolo 4 “Settori merceologici” individua i tre settori dell’alimentare, del non alimentare e del misto. L’articolo 5 “Requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività commerciale” e l’articolo 6 “Subingresso” contengono un rinvio alla relativa disciplina statale. All’articolo 7 “Ulteriori disposizioni in materia di commercio”, ai sensi del comma 1 gli artigiani (ad es. Pizzerie al taglio) e gli industriali (ad es. Produttori di vino) possono consentire il consumo immediato presso i propri locali a determinate condizioni e per uno spazio non superiore al 10% del locale e comunque non oltre i 10 mq. Complessivi. Il comma 2 sottopone alla disciplina del commercio su aree pubbliche (Capo Iii) l’attività artigianale esercitata in forma ambulante. L’articolo 8 “Esercizi di vicinato” disciplina l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento degli esercizi di vicinato (con superficie di vendita non superiore a 150 mq), soggetti a Dia. L’articolo 9 “Medie strutture di vendita” prevede la sostanziale liberalizzazione delle medie strutture di vendita con un effettivo decontingentamento commerciale. L’insediamento delle medie strutture di vendita sarà subordinato unicamente a criteri di natura urbanistico-territoriale stabiliti dalla Giunta provinciale (compatibilità di zona e parcheggi pertinenziali). Pur mantenendo gli attuali limiti di superficie (fino a mq 400 nei comuni con popolazione inferiore a 10. 000 abitanti e fino a mq. 800 negli altri comuni) per mitigare tuttavia gli effetti della liberalizzazione - che potrebbe indurre una eccessiva frammentazione commerciale in particolare nella aree della provincia con bacini di domanda più ridotti - si istituisce una nuova fascia per le medie strutture di vendita. Nei comuni con popolazione inferiore a 5. 000 abitanti, dove è più forte la necessità di salvaguardare il commercio tradizionale con riferimento anche ai piccoli esercizi che presidiano le località montane, il limite massimo della superficie di vendita sarà di mq. 300 anziché di 400. Oltre tale soglia, nei comuni con popolazione inferiore a 5. 000 abitanti, gli esercizi saranno classificati come grandi strutture di vendita con la conseguente applicazione del sistema autorizzatorio previsto per tali strutture. L’insediamento delle nuove medie strutture di vendita non sarà pertanto soggetto a “contingenti” commerciali fino a 300 mq. Di superficie di vendita nei comuni con popolazione inferiore a 5. 000 abitanti, fino a 400 mq. Di superficie di vendita nei comuni con popolazione residente compresa fra 5. 000 e 10. 00 abitanti e fino a 800 mq. Negli altri comuni. L’articolo 10 “Grandi strutture di vendita” disciplina la programmazione, i requisiti, i criteri e i procedimenti per l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento delle grandi strutture di vendita aventi superficie superiore ai limiti previsti per le medie strutture di vendita. Alle grandi strutture sono parificati i centri commerciali al dettaglio ed i parchi commerciali. La programmazione delle grandi strutture di vendita rappresenta la novità di maggior rilievo contenuta nel disegno di legge. La Giunta provinciale stabilisce, per tutto il territorio provinciale, una quota massima di superficie da attivare nell’arco di un periodo di riferimento (5 anni), sulla base di una serie di principi stabiliti nella legge e con particolare attenzione alla salvaguardia del territorio non edificato e ad esigenze di tutela ambientale; contestualmente riserva “a se stessa” una percentuale di tale superficie massima da destinare all’apertura di una, o più, grande struttura di vendita con superficie superiore a mq. 10. 000 della quale, secondo quanto previsto dall’articolo 32 del Piano Urbanistico Commerciale, prevede anche la localizzazione. Si individuano così, essenzialmente, due livelli di pianificazione: ]il primo: le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10. 000 metri quadrati (derivanti dalla percentuale riservata) risultano di esclusiva competenza della Giunta provinciale che provvede al loro dimensionamento, alla localizzazione ed alla prescrizione dei requisiti ai quali devono uniformarsi (assunzione personale in mobilità, realizzazione all’interno di servizi per l’infanzia, allestimento di spazi riservati ai bambini, risparmio energetico ecc). Si stabilisce inoltre che la Giunta provinciale determini il settore merceologico della nuova grande struttura di vendita in quanto tale elemento risulta fondamentale ai fini della valutazione complessiva in ordine al suo insediamento; ]il secondo: alle Comunità di Valle viene, eventualmente, assegnata una quota del residuo della superficie non riservata alla Giunta provinciale con priorità a quelle che si impegnano a destinarla per il riutilizzo di immobili dimessi con precedenza a quelli situati all’interno dei luoghi storici del commercio. Per le Comunità la procedura sarà la seguente, evidenziando che potrà trattarsi di strutture con superficie inferiore a mq. 10. 000 ed in ogni caso nel limite massimo assegnato dalla Giunta sulla base di una superficie residua (quella rimanente dalla superficie non riservata alla diretta competenza della Giunta provinciale) derivante da una suddivisione in percentuale della superficie provinciale effettuata in precedenza: 1) la Comunità rileva il fabbisogno presso i Comuni del territorio, fa una sintesi generale, acquisisce il parere di tutti i comuni e chiede alla Giunta provinciale l’assegnazione di una quota di superficie per l’apertura di nuove grandi strutture di vendita; 2) la Giunta provinciale decide, d’intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, in ordine all’assegnazione di una quota di superficie, con priorità a quelle che si impegnano a destinarla per il riutilizzo di immobili dimessi con precedenza a quelli situati all’interno dei luoghi storici del commercio e sulla base di una serie di principi enunciati nella norma (tutela ambientale, salvaguardia del territorio, sostenibile pianificazione urbanistica, tutela dei consumatori) e coerentemente agli obiettivi e finalità contenuti nella legge; 3) la Comunità, una volta ottenuta l’assegnazione, individua il comune o i comuni dove destinare la quota di superficie ed apre un “bando” per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati. I richiedenti si impegnano a conformarsi ad una serie di criteri di priorità, già elencati in legge, sia di natura urbanistica sia socio economica, ai quali la Giunta provinciale ha attribuito un peso – punteggio anche differenziato in ordine agli obiettivi che si intendono raggiungere; 4) la Comunità esamina le richieste pervenute e predispone una graduatoria in base agli impegni assunti dai richiedenti ed utilizzando i relativi punteggi stabiliti dalla Giunta provinciale; 5) la Comunità, sulla base della graduatoria, localizza, attraverso una variante al piano territoriale, la nuova grande struttura di vendita; 6) il comune competente per territorio rilascia l’autorizzazione commerciale. Con tale proposta, la Giunta provinciale avrà una regia complessiva per quanto riguarda: - la determinazione della superficie complessiva per l’apertura delle nuove grandi strutture di vendita su tutto il territorio provinciale; - la suddivisione in percentuale della superficie da riservare a una pianificazione provinciale, riservata alla Giunta stessa; - la localizzazione delle grandi strutture di vendita con superficie superiore a mq. 10. 000; - la prescrizione dei requisiti ai quali la realizzazione della nuova grande struttura di vendita deve uniformarsi; - l’assegnazione, o meno, di parte del residuo della superficie “non riservata” alle Comunità con priorità a quelle che si impegnano a destinarla per il riutilizzo di immobili dimessi con precedenza a quelli situati all’interno dei luoghi storici del commercio. Si è cercato inoltre di contemperare e trovare il giusto equilibrio fra esigenze di pianificazione urbanistica e necessità di garantire un equilibrato inserimento di nuove grandi superfici di vendita all’interno del tessuto economico e sociale locale interessato, in grado di produrre ricadute ed effetti positivi per la popolazione che gravita sul territorio. Ai sensi dell’articolo 11 “Centri commerciali al dettaglio e parchi commerciali” l’apertura di centri e parchi commerciali non è ammessa tramite ampliamenti, trasferimenti, o aperture di esercizi di vicinato o medie ma solamente con le procedure previste per le grandi strutture di vendita. In particolare, secondo le definizioni contenute nell’articolo 2, per “centro commerciale al dettaglio” si intende una grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente. Per “parco commerciale” si intende una grande struttura di vendita con superficie complessiva superiore a mq. 2. 500 costituita da almeno tre esercizi commerciali al dettaglio che non dispongono di infrastrutture comuni ma progettati in modo unitario, localizzati all’esterno dei luoghi storici del commercio. Ai sensi dell’articolo 12 “Urbanistica commerciale” la Giunta provinciale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale cui dovranno conformarsi le Comunità e i Comuni nell’esercizio delle proprie funzioni di pianificazione territoriale. L’articolo 13 “Esercizio dell’attività” riguarda il commercio al dettaglio su aree pubbliche che può essere esercitato su posteggio o in forma itinerante. L’articolo 14 “Autorizzazioni” disciplina il rilascio dell’autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, condizionato in particolare dalla presentazione del Durc (documento unico di regolarità contributiva). L’articolo 15 “Adempimenti dei Comuni” rinvia ad una deliberazione della Giunta provinciale la definizione degli indirizzi generali per l’istituzione da parte dei Comuni dei mercati (ovvero del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione). L’articolo 16 “Mercati riservati alla vendita dei prodotti agricoli” promuove l’istituzione di mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, secondo i criteri e il disciplinare di mercato approvati dalla Giunta provinciale. L’articolo 17 “Mercati tipici” disciplina un particolare tipo di mercato che si svolge sempre su aree pubbliche, non organizzato dal Comune ma da altri soggetti in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni tipiche o tradizionali. Il Comune è competente al rilascio della relativa autorizzazione, oltre che alla fissazione della durata e dell’orario. L’articolo 18 “Tabelle speciali” disciplina la vendita al dettaglio, tramite dichiarazione di inizio attività, di beni inclusi in tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie, di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distributori di carburante. L’articolo 19 “Forme speciali di vendita al dettaglio” rinvia per la relativa disciplina al D. Lgs. 114/1998, precisando che è in ogni caso vietata la vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche. L’articolo 20 “Pubblicità dei prezzi” disciplina le modalità di esposizione dei prezzi nella vendita al dettaglio. Con gli articoli 21 “Comuni ad economia turistica e ad attrazione commerciale”, 22 “Orari di vendita” e 23 “Chiusura degli esercizi di vendita”, rispetto all’attuale disciplina, si prevedono tre tipologie di comuni: 1) comuni ad economia turistica: facoltà di apertura nelle domeniche o festività durante tutto l’anno. La Giunta provinciale definisce le caratteristiche ed individua i comuni ad economia turistica; 2) comuni ad attrazione commerciale: facoltà di apertura nelle domeniche o festività per 9 mesi all’anno (individuati dai comuni) più il mese di dicembre. Obbligo di chiusura il 25 e 26 dicembre. E’ questa la novità più rilevante: a. La Giunta provinciale stabilisce i parametri per la classificazione dei comuni ad attrazione commerciale in base alla consistenza della superficie di vendita complessiva attivata sul territorio comunale ed al grado di consolidata attrazione commerciale degli stessi; b. I Comuni che rispondono ai parametri fissati dalla Giunta provinciale possono classificarsi, o meno (pur avendone le caratteristiche) quali comuni ad attrazione commerciale; c. I Comuni possono graduare i mesi durante i quali derogare alle aperture domenicali o festive; d. I Comuni possono diversificare fra località, frazioni e luoghi storici del commercio nei quali consentire la facoltà di apertura; e. Per i singoli commercianti la deroga all’apertura costituisce in ogni caso una facoltà. Il provvedimento di qualificazione del proprio comune quale comune ad attrazione commerciale è assunto con delibera del Consiglio comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti. Con questa proposta i singoli comuni (compresi Trento e Rovereto) sono chiamati ad una assunzione di responsabilità in quanto viene loro affidata una ampia autonomia nella materia degli orari degli esercizi commerciali. Spetterà a loro infatti decidere, qualora rispettino il parametro provinciale, se qualificarsi ad attrazione commerciale, per quanti mesi, per quali località o frazioni o se solo limitatamente al luogo storico del commercio; 3) Tutti gli altri comuni (quelli non turistici e quelli non classificati come comuni ad attrazione commerciale in quanto o sotto il parametro provinciale o, anche se sopra, non si saranno avvalsi della facoltà): possibilità di apertura nelle domeniche o festività del mese di dicembre e in ulteriori 4 domeniche o festività. Obbligo di chiusura il 25 e 26 dicembre. L’articolo 24 “Commercio in forma itinerante” rinvia, per gli orari di vendita e di chiusura del commercio in forma itinerante, alla disciplina stabilita per gli esercizi di vendita al dettaglio. L’articolo 25 “Disposizioni speciali” contempla le eccezioni alla disciplina degli orari previsti dagli articoli precedenti (esercizi di vendita interni ai campeggi e altre realtà turistiche, autostrade, stazioni ferroviarie, ecc. ). L’articolo 26 definisce le vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli: tali sono le vendite speciali, straordinarie, di saldi, di fine stagione, di promozione, di liquidazione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, a prezzi scontati o ribassati, le offerte e tutte le altre vendite che vengono presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti, in qualunque modo destinati al consumatore o a gruppi di consumatori. Gli articoli 27 “Pubblicità e prezzi”, 28 “Separazione delle merci”, 29 “Esaurimento delle merci” e 30 “Prodotti per l’alimentazione e per l’igiene della persona e della casa” disciplinano le modalità di svolgimento della pubblicità dei prezzi nei periodi delle vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli. L’articolo 31 “Vendite sottocosto” rinvia alla normativa statale in materia. Con l’articolo 32 “Riviste e giornali” si disciplina in modo completamente innovativo la materia delle rivendite di giornali e riviste attualmente regolate dalla vecchia legge provinciale 46/83, dal suo regolamento di esecuzione, dal piano provinciale, dai piani comprensoriali e comunali di politica commerciale ormai non più modificabili. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari (Direttiva Bolkestein) si propone una sostanziale liberalizzazione delle rivendite di giornali e riviste entro il 2012. Nel frattempo vengono rimossi tutti i vincoli per i trasferimenti contenuti nei citati provvedimenti di programmazione al fine di consentire un riposizionamento più qualificante per gli esercizi in attività. Si prevede poi un indennizzo per gli esercenti che, per effetto della liberalizzazione del settore, siano costretti a cessare la propria attività ed intendano ricollocarsi professionalmente in altri settori o attività. Con l’articolo 33 “Commercio all’ingrosso”, pur restando un settore completamente liberalizzato, si prevede una Dia per verificare il rispetto dei necessari requisiti morali, le norme igienico sanitarie ed urbanistiche. E’ vietato l’esercizio congiunto di dettaglio e ingrosso negli stessi locali, salvo eccezioni individuate dal regolamento di esecuzione. Ai sensi dell’articolo 34 gli impianti stradali e autostradali di distribuzione carburanti per autotrazione sono soggetti ad autorizzazione (non più concessione) e devono rispettare i requisiti stabiliti dalle Linee Guida per l’ammodernamento e la riqualificazione delle rete distributiva di carburanti, approvate dalla Giunta provinciale. Ai sensi dell’articolo 35 gli impianti di distribuzione carburante per autotrazione ad uso privato sono soggetti ad autorizzazione e a comunicazione nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale. L’articolo 36 “Controllo sul gettito delle accise” disciplina le comunicazioni sull’erogato da parte dei gestori degli impianti stradali e ad uso privato (compresigli agricoli) per il controllo sul gettito delle accise, reso ancora più necessario dalla recente modifica dello Statuto di autonomia. L’articolo 37 rinvia ad uno o più provvedimenti attuativi per la disciplina di dettaglio del Titolo riguardante i distributori di carburante. L’articolo 38 elenca le finalità della disciplina sulle manifestazioni fieristiche ispirata, in particolare, ai principi di libera concorrenza e parità delle condizioni di accesso. L’articolo 39 reca la definizione di manifestazione fieristica, soggetto organizzatore, espositori, visitatori e quartiere fieristico. Con l’articolo 40 “Tipologie delle manifestazioni fieristiche”, sia nelle definizioni che nell’individuazione delle tipologie, il ddl si discosta dalla norma statale abrogata nel 2005, che ispira l’attuale disciplina, e prende spunto dalla Comunicazione Ce dell’8 maggio 1998. In tal senso la novità più rilevante consiste nell’aver circoscritto la categoria di tali manifestazioni, recependo la relativa definizione comunitaria, per poterle maggiormente distinguere dai mercati e più in generale dall’attività di commercio ambulante: le prime hanno scopo promozionale e di incontro tra domanda e offerta, nei secondi lo scopo è la vendita al dettaglio. Per questo motivo la stessa Commissione europea esplicitamente esclude dall’ambito delle fiere i mercati su aree pubbliche. Ai sensi dell’articolo 41 “Qualifica delle manifestazioni fieristiche” i criteri per la qualifica di locale, nazionale e internazionale sono fissati con provvedimento della Giunta provinciale. L’articolo 42 “Comunicazione della manifestazione fieristica” disciplina le modalità di presentazione da parte del soggetto organizzatore della comunicazione per lo svolgimento della manifestazione fieristica, ai fini dell’inserimento nel calendario provinciale e/o nazionale dell’iniziativa. L’articolo 43 “Calendario delle manifestazioni fieristiche” precisa che, sulla base delle comunicazioni, viene predisposto il calendario provinciale delle manifestazioni fieristiche, a fini conoscitivi e promozionali. Gli articoli da 44 a 52 disciplinano i controlli e le sanzioni amministrative correlate alle disposizioni contenute nei Titoli precedenti. L’articolo 53 “Interventi per favorire l’insediamento di attività economiche in zone montane” prevede i contributi ai comuni e alle imprese per i cosiddetti “multiservizi” e per il mantenimento di esercizi commerciali in zone svantaggiate. L’articolo 54 “Centri di assistenza tecnica” prevede l’istituzione, l’autorizzazione e il sostegno ai Cat. L’articolo 55 “Luoghi storici del commercio e botteghe storiche” disciplina l’individuazione da parte dei comuni dei luoghi storici del commercio, con assegnazione da parte della Pat del relativo marchio, nonché l’istituzione dell’Albo delle botteghe storiche del Trentino e relativa targa. Con l’articolo 56 “Valorizzazione dei luoghi storici del commercio” è previsto, per le iniziative di valorizzazione dei luoghi storici del commercio, il sostegno a favore dei comuni (per progetti e iniziative) e di soggetti collettivi a livello comunale, oltre che di un soggetto unico a livello provinciale partecipato dagli operatori commerciali aderenti ai soggetti del livello comunale,. L’articolo 57 “Filiera corta provinciale per la valorizzazione dei prodotti agricoli” prevede contributi ai comuni per la realizzazione dei mercati destinati all’esercizio della vendita diretta di prodotti locali. L’articolo 58 “Contributi per favorire l’incremento della rete distributiva di metano e di impianti eco-compatibili” prevede un indennizzo per la chiusura e smantellamento di vecchi impianti e contributi per la gestione di impianti di distribuzione di metano e per l’installazione di isole ecologiche e punti informativi. L’articolo 59 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico locale” prevede contributi per la realizzazione di manifestazioni fieristiche ai soggetti organizzatori. Ai sensi dell’articolo 60 “Iniziative dirette da parte della Provincia per la promozione del commercio” la Giunta provinciale stabilisce i criteri per le azioni dirette della Provincia di promozione del commercio. Con l’articolo 61 “Limitazioni alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche” si propone di elevare a 18 anni (attualmente 16) il limite di età sotto il quale prevedere il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. L’articolo 62 “Osservatorio provinciale del commercio e degli esercizi di somministrazione” prevede l’attivazione di un osservatorio per il monitoraggio del commercio dei pubblici esercizi col supporto di un comitato tecnico-scientifico. Gli articoli 63, 64 e 65 recano le disposizioni attuative e abrogative, transitorie e finanziarie. Assessore all’industria, artigianato e commercio - Alessandro Olivi - .  
   
 

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