RITARDATI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il maxiemendamento votato al Senato al decreto legge "milleproroghe" ha modificato il comma 89 dell´art. 2 della Legge Finanziaria per l´anno 2010, riducendo da 12 a 2 i mesi del "blocco" delle azioni esecutive da parte delle imprese creditrici nei confronti delle aziende sanitarie ed ospedaliere operanti nelle Regioni firmatarie dei Piani di rientro dal disavanzo sanitario. Le imprese creditrici potranno quindi, dal primo marzo 2010, far valere i propri diritti di credito attivando anche azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari pubblici. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 469 del 2 febbraio 2010, consolidando e rafforzando un orientamento giurisprudenziale, ribadisce la nullità delle clausole previste dai bandi di gara che, in materia di modalità e tempi di pagamento, deroghino alle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria late payments (direttiva 2000/35/Cee recepita con Dlgs. N. 231/2002). Il Consiglio di Stato con questa sentenza considera la fattispecie dei bandi di gara o dei capitolati accettati tacitamente con la presentazione di un’offerta in gara pubblica di appalto non una vera e propria contrattazione realizzata mediante libera negoziazione dei contenuti, ma l’esercizio di una podestà autoritativa da parte dell’Amministrazione appaltante. La deroga unilateralmente posta con il bando finirebbe per introdurre un ingiustificato vantaggio per l’Amministrazione appaltante, violando l’obiettivo del riequilibrio delle diverse posizioni di forza che invece la direttiva comunitaria intende rafforzare.