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Notiziario Marketpress di Lunedì 01 Marzo 2010
 
   
  PRIVACY: CERTIFICATI MEDICI: SCAMBIO DI DATI TRA INPS E INPDAP

 
   
  LŽinps potrà ricevere dallŽInpdap le informazioni sulle amministrazioni a cui inviare i certificati medici dei dipendenti pubblici. Il Garante ha infatti dato il via libera allo scambio di dati tra i due enti che avevano comunicato allŽAutorità la necessità di realizzare tale flusso informativo. In base alla “riforma Brunetta” del pubblico impiego in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica deve essere inviata per via telematica, direttamente dal medico che la rilascia, allŽInps e da questo immediatamente inoltrata allŽente dove il dipendente lavora. Per poter eseguire questi invii lŽInps deve acquisire presso lŽInpdap gli estremi identificativi delle amministrazioni dove prestano servizio gli impiegati. Perché una tale comunicazione di dati tra enti sia possibile, è però necessario che essa sia prevista da una norma di legge o di regolamento oppure sia indispensabile per assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei soggetti pubblici interessati. Mancando la previsione normativa, lŽInps ha dunque rappresentato al Garante la necessità di accedere ai dati dellŽInpdap per poter svolgere i propri compiti istituzionali in materia di controlli sulle assenze. LŽautorità ha riconosciuto, pur in assenza di unŽespressa norma di legge e di regolamento, le esigenze dellŽInps e ha stabilito che lŽente, per le proprie funzioni istituzionali, possa acquisire dallŽInpdap i dati delle amministrazioni dove prestano servizio i dipendenti pubblici. Ha comunque prescritto ai due enti di assicurare lŽaccesso selettivo alle sole informazioni essenziali e di individuare strumenti e misure organizzative per garantire la protezione dei dati, in particolare con il tracciamento delle operazioni compiute dal personale incaricato. Inps e Inpdap dovranno poi stipulare una convenzione atta a circoscrivere le finalità per le quali viene consentito questo esclusivo trattamento dei dati, definendo rigorose procedure per lŽautenticazione e le autorizzazioni degli utenti deputati alla consultazione dei dati. LŽinps non dovrà in ogni caso creare banche dati autonome con le informazioni ricevute dallŽInpdap. In conformità alle norme in materia, infine, ha ricordato lŽAutorità, i certificati medici trasmessi dallŽInps alle amministrazioni non dovranno contenere lŽindicazione della diagnosi  
   
 

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